Art. 7
(Rapporti con il volontariato, le organizzazioni sindacali e le associazioni ambientaliste)
1.
Per le finalità previste dalla presente legge la Regione promuove iniziative di formazione, di scambio di informazioni e stipula convenzioni con:
a) le organizzazioni sindacali;
b) le associazioni di imprese;
c) le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'
articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
d) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale da almeno due anni.
2. La Regione è autorizzata a erogare contributi ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) e d), per la realizzazione di attività di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso o per attività di assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati della criminalità organizzata, dell'usura o dell'estorsione.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 23, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.