Legge regionale 09 giugno 2017, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità.
Art. 5
 (Azioni orientate verso l'educazione e la cultura della legalità)
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), e dall'articolo 7, comma 16, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), la Regione promuove la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso.
2. Per le finalità previste dal comma 1 la Regione individua come prioritari tutti quegli interventi atti a valorizzare il tessuto sociale estraneo alle infiltrazioni e le pratiche virtuose delle istituzioni locali, per evitare ogni rischio di radicamento di culture e pratiche mafiose.
3. Le attività di promozione previste dal comma 1 sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
4. I Comuni collaborano con la Regione nel porre in essere azioni di forte valore simbolico orientate verso l'educazione e la cultura della legalità anche attraverso l'intitolazione di vie e piazze a vittime della criminalità organizzata e di stampo mafioso, nel rispetto della normativa statale.
6. Gli oneri derivanti dalle finalità previste dal comma 5 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.