Legge regionale 09 giugno 2017, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità.
Art. 3
 (Composizione dell'Osservatorio regionale antimafia)
2. I componenti assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alle organizzazioni politiche, durano in carica per l'intera legislatura e le loro funzioni restano prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti.
3. I componenti dell'Osservatorio regionale antimafia, per tutto il periodo del mandato, non possono rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
4. L'incarico di componente dell'Osservatorio regionale antimafia è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.
5. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell'incarico di componente dell'Osservatorio regionale antimafia sia sopravvenuta all'elezione, ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall'incarico.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 5, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.