Legge regionale 12 maggio 2017, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario.
Capo I
 Disposizioni in materia di turismo e società sportive professionistiche
Art. 1
Art. 2
1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
d)
dopo il titolo IV è inserito il seguente:
<<TITOLO IV BIS
 LOCAZIONI PER FINALITA' TURISTICHE
CAPO I
 LOCAZIONI PER FINALITA' TURISTICHE
Art. 47 bis
 (Locazioni turistiche)
1. Agli alloggi dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), e dell'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per la vacanze a lungo termine, contratti di rivendita e di scambio). Qualora i predetti alloggi rispettino e vengano comunicate al Comune le sole previsioni di classificazione contenute nell'allegato <<I>> di cui all'articolo 27, comma 1, agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 3, 4, 5 e 6. Non rientra nella prestazione dei servizi accessori e complementari la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, riscaldamento e climatizzazione, manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati, pulizia dell'alloggio a ogni cambio dell'ospite e, se richiesta, la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, entrambi esclusivamente a ogni cambio dell'ospite.
2. Coloro che intendono locare per finalità turistiche comunicano al Comune competente il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto. Mediante il sistema telematico WEB TUR sono comunicati a fini meramente statistici i dati giornalieri degli arrivi e delle presenze e il numero di camere e di posti letto a disposizione.
4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro nel caso siano erogati servizi diversi da quelli consentiti dal comma 1.>>;

2. L'articolo 11 della legge regionale 21/2016, come modificato dal comma 1, lettere a) e b), si applica alle domande di contributo presentate a decorrere dall'anno 2017.
Note:
1 Nella L.R. 14/2017, all'articolo 2, comma 1, lettera e), anziché <<...legge regionale 12 maggio 2107, n. 14,>>, deve correttamente leggersi <<...legge regionale 12 maggio 2017, n. 14,>> come da Errata corrige pubblicata nel B.U.R. 24/5/2017, n. 21.
Art. 4
1.
Dopo il comma 38 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n.27 (Finanziaria 2015), è inserito il seguente:
<< 38 bis. Con regolamento regionale da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2017, n. 14, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 37, con priorità ai Consorzi che deliberano lo scioglimento dell'ente entro il 31 dicembre 2017.>>.

Art. 5
 (Domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'articolo 6, comma 62, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1), le domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), relative ai campionati 2016-2017, possono essere presentate entro il 30 giugno 2017; la relativa proposta di riparto dei finanziamenti viene trasmessa, entro il 15 settembre 2017, per l'approvazione, dal Comitato regionale del CONI alla Direzione centrale competente.
Capo II
 Disposizioni in materia di artigianato
Art. 6
1. Alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:
f)
al comma 2 dell'articolo 25 le parole << della legge 11 ottobre 1986, n. 713>> sono sostituite dalle seguenti: << dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici>>;

Capo III
 Disposizioni in materia di commercio e cooperazione sociale
Art. 8
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 9
 (Disposizioni in materia di cooperazione sociale)
1. Per gli interventi contributivi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda secondo modalità e criteri individuati dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 20/2006, ed entro i termini previsti dal regolamento medesimo.
Capo V
 Disposizioni in materia politiche industriali
Art. 12
1. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 13
1.
Dopo il comma 5 decies dell'articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), è inserito il seguente:
<<5 decies. 1 In applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, come richiamata dal comma 5 nonies, con deliberazione della Giunta regionale è nominato il comitato di sorveglianza previsto dall'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa); l'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato medesimo è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato nel limite massimo del compenso base fissato dalla tabella A), lettera f), del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 giugno 1998, n. 225/Pres. (Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali), come sostituita dal decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres..>>.

Art. 15
 (Competenza deliberativa in materia di fusione dei Consorzi di sviluppo industriale)
1. Spetta all'organo esecutivo collegiale del Comune deliberare in ordine al progetto di fusione di cui all'articolo 62, comma 3, della legge regionale 3/2015. Sono fatte salve le eventuali deliberazioni già assunte alla data di entrata in vigore della presente legge da parte dell'organo consiliare comunale, relativamente al medesimo progetto di fusione.
Capo VI
 Disposizioni in materia di attività ricreative e sportive
Art. 16
1. In via straordinaria, al fine di garantire il prosieguo dell'attività dei soggetti operanti nel territorio regionale nei settori ricreativi e sportivi, i contributi di cui all'articolo 10, comma 65, lettere b) e c), della legge regionale 25/2016, in precedenza erogati dalle Province per attività ricreative e sportive, sono concessi, con procedimento a sportello, ai soggetti già beneficiari nell'anno 2015 dei contributi per le medesime finalità e tipologie di spesa, nel limite di quanto già percepito con riferimento alle iniziative del medesimo anno 2015, con esclusione delle spese per acquisto di attrezzature ricreative e sportive. Ai soggetti che svolgono attività d'impresa i contributi sono concessi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
2. Non possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 gli enti pubblici compresi gli enti locali.
3. In base all'avviso approvato dalla Direzione competente i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda per il contributo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 31/2017
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 31/2017
Capo VII
 Disposizioni finanziarie e finali
Art. 17
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 21/2016, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 1.950.000 euro suddivisa in ragione di 650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 21/2016, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Per le finalità previste dall'articolo 54, comma 1 bis, della legge regionale 21/2016, come inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Per le finalità previste dall'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), punto 2), relativamente agli interventi di parte corrente è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
5. Per le finalità previste dall'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), punto 2), relativamente agli interventi in conto capitale è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
6. Per le finalità previste dall'articolo 87 della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
7. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 5.700.315 euro suddivisa in ragione di 1.540.063 euro per l'anno 2017 e di 2.080.126 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
8. All'onere di complessivi 2.700.000 euro suddiviso in ragione di 900.000 euro per ciascun anno dal 2017 al 2019 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dai commi 1 e 2 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
9. All'onere di complessivi 300.000 euro suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascun anno dal 2017 al 2019 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
10. All'onere di 10.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
11. All'onere di 40.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
12. All'onere di 30.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 6 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.