Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.
CAPO IV
 DEMANIALIZZAZIONE E SDEMANIALIZZAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO REGIONALE
Art. 18
 (Acquisizione di opere al demanio marittimo regionale)
1. La cessazione della concessione comporta l'obbligo per il concessionario della rimozione delle opere realizzate e del ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la possibilità da parte della Regione di acquisire a titolo gratuito tali opere al demanio marittimo regionale, tenuto conto di quanto previsto nelle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 208, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 208, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 208, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
4 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 208, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
5 Comma 1 sexies aggiunto da art. 208, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
6 Comma 2 abrogato da art. 208, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024