Art. 37
1. L'attività istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 34, 35 e 36 e alla valorizzazione dei beni del demanio stradale, ferroviario o dei beni iscritti al patrimonio della Regione e di cui sia stata accertata la perdita delle caratteristiche di demanialità stradale o ferroviaria può essere svolta anche da enti e società partecipate dalla Regione, sotto la vigilanza della Regione stessa.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 13, comma 15, lettera f), L. R. 13/2019