b ter) per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di attraversamenti con ponti carrabili e pedonali a fini esclusivamente privati, non direttamente e autonomamente utilizzabili ai fini commerciali, produttivi, turistici ed economici, con esclusione delle concessioni rilasciate dai Consorzi di bonifica;
b quater) per la realizzazione di opere o interventi finalizzati all'acquisizione di dati idrografici o ambientali;
b quinquies) per l'utilizzo di zone cinofile come disciplinate dall'articolo 25, commi 3 e 4, della
legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).>>;