1.
Ai Comuni sono delegate le seguenti funzioni:
a) rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 2, in relazione ai beni del demanio marittimo nella laguna di Marano-Grado individuati ai sensi dell'articolo 15;
b) accertamento e riscossione delle entrate relative ai provvedimenti di cui alla lettera a) che possono essere utilizzate anche per interventi di valorizzazione e recupero dei beni demaniali stessi;
c) controllo e vigilanza sui beni oggetto di delega di funzioni.