Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2017.
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 22.898.421.931,57 euro, suddivisi in ragione di 8.187.003.661,97 euro per l'anno 2017, di 7.574.665.188,05 euro per l'anno 2018 e di 7.136.753.081,55 euro per l'anno 2019, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A di cui al comma 11.
2. Ai sensi di cui all'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è applicata la somma di 247.120 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2016. Tali risorse sono vincolate:
a) per 117.120 euro alle finalità previste dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella I di cui all'articolo 9, comma 4, alla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e con riferimento al disposto di cui all'articolo 13, comma 3, lettera o);
b) per 130.000 euro alle finalità previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella K di cui all'articolo 12, comma 21, alla Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione) - Programma n. 6 (Ufficio Tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti).
3. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima complessiva di 68 milioni di euro per l'anno 2017. Le entrate, pari a 68 milioni, sono imputate all'anno 2017.
4. Per le finalità previste dal comma 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2017 uno o più contratti di mutuo sino alla concorrenza di complessivi 68 milioni di euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti con riferimento al "Prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento" del bilancio 2017-2019 allegato al bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 5 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.
9. In relazione al disposto di cui ai commi da 3 a 8 si provvede, relativamente al rimborso della quota capitale, a valere sullo stanziamento all'uopo previsto nella Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 2 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 4 (Rimborso prestiti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 e sui corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli per i bilanci degli anni futuri per gli importi sottoindicati:

20173.181.711,91
20183.201.376,85
20193.221.536,49
20203.242.203,26
20213.263.389,93
20223.285.109,59
20233.307.375,63
20243.330.201,80
20253.353.602,19
20263.377.591,24
20273.402.183,77
20283.427.394,96
20293.453.240,36
20303.479.735,94
20313.506.898,05
20323.534.743,45
20333.563.289,34
20343.592.553,34
20353.622.553,50
20363.653.308,40


10. In relazione al disposto di cui ai commi da 3 a 8 si provvede, relativamente al rimborso della quota interessi, a valere sullo stanziamento all'uopo previsto nella Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 e nei corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli per i bilanci degli anni futuri per gli importi sottoindicati:

20171.800.000
20181.700.000
20191.650.000
20201.600.000
20211.500.000
20221.400.000
20231.300.000
20241.200.000
20251.100.000
20261.000.000
2027900.000
2028800.000
2029700.000
2030650.000
2031600.000
2032550.000
2033400.000
2034300.000
2035200.000
2036100.000


11. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella A.
Art. 2
 (Attività produttive)
2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 26, comma 5, della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 1, è destinata la spesa complessiva di 7.200 euro suddivisa in ragione di 2.400 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
3. L'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di eventi informativi e di manifestazioni e iniziative promozionali per il comparto produttivo artigiano, promosse dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 12/2002, attraverso la concessione di contributi al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) o alle società di servizi operanti a livello regionale delle organizzazioni medesime, in conformità alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato.
4. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 3.
5. In sede di prima applicazione sono ammissibili le spese per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali di cui al comma 3 sostenute dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
6. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
8. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascun anno dal 2017 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
9.
Il comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è sostituito dal seguente:

12. Per le finalità previste dai commi 9, 10 e 11 è destinata la spesa complessiva di 1.382.400 euro, suddivisa in ragione di 574.400 euro per l'anno 2017, di 324.000 euro per l'anno 2018 e di 484.000 euro per l'anno 2019, a valere sullo stanziamento previsto sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
14. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, lettera b bis) della legge regionale 3/2015, come aggiunta dal comma 13 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spese del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a favore della Camera di Commercio di Pordenone a parziale sollievo degli oneri necessari per l'allestimento e la promozione, nell'ambito della fiera internazionale Hannover Messe 2017, dello spazio espositivo dedicato al settore della subfornitura della regione Friuli Venezia Giulia.
16. La domanda, corredata da una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
17. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del finanziamento.
18. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
21. Per le finalità previste dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge regionale 3/2015, come modificati dal comma 19 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
22. Per favorire lo sviluppo competitivo del tessuto imprenditoriale locale l'Amministrazione regionale sostiene e promuove la diffusione della conoscenza in materia di responsabilità sociale d'impresa, anche con riferimento al tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di sostenibilità territoriale, di filiera e produttiva e, a tal fine, definisce e coordina, attraverso l'affidamento del servizio a soggetti esterni, un apposito progetto formativo, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
23. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Ovaro per la realizzazione di interventi infrastrutturali di sistemazione interna ed esterna del complesso delle Miniere di Cludinico, al fine di ampliare le potenzialità turistiche del comprensorio medesimo.
25. La domanda di contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa e di un progetto preliminare relativo all'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
26. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Moggio Udinese un finanziamento, nella misura di 1 milione di euro, per la copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi relativi al Piano per gli insediamenti produttivi (PIP) zona D2 - Moggio Udinese, comprensivi dell'acquisizione di aree, edifici e manufatti, demolizione di edifici e interventi di viabilità.
29. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.
30. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
31.
L'articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), è sostituito dal seguente:
<<Art. 10
 (Funzioni della Regione)
1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni:
a) la regolamentazione, al fine di determinare le condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14 e di garantirne l'armonia con la normativa europea concernente gli aiuti di stato, la programmazione e l'attuazione degli interventi stessi;
b) la realizzazione e il sostegno di progetti, non aventi natura di attività economiche, volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV, anche concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore, la raccolta e l'elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali;
c) la concessione agli enti pubblici compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, di finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), mediante la copertura di una quota non superiore al 40 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) i rapporti internazionali, con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni;
e) il monitoraggio, la verifica e la valutazione della spesa per gli interventi d'incentivazione della cooperazione sociale.
2. La Regione può concludere intese con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale aventi a oggetto l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a).
3. Nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 1, lettera a), la Regione si attiene ai più avanzati livelli di intervento consentiti dalla normativa europea nei confronti delle imprese sociali.
4. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dalla Direzione centrale competente in materia di cooperazione.>>.

33. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, come sostituito dal comma 31, è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma n. 8 (Cooperazione e Associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
34. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006, come sostituito dal comma 31, è destinata la spesa complessiva di 2.300.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per il 2017, di 800.000 euro per il 2018 e di 1.000.000 euro per il 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e Associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
37. Per le finalità previste dal comma 36 è destinata la spesa di 66.000 euro per l'anno 2017 disposta a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
39. I finanziamenti di cui al comma 38 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 21 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e sono concessi nella misura del 80 per cento della spesa ammissibile. Dalla spesa ammissibile rimane in ogni caso esclusa l'Iva.
40. Con regolamento regionale da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle istanze e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 38.
41. Per le finalità previste dalle lettere a), b) e c) del comma 38 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
42. Per le finalità previste dal comma 38, lettera d), è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Vito d'Asio per sostenere i costi del servizio di trasporto scolastico particolarmente gravosi dovuti alla particolare orografia del territorio.
44. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 43 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
45. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Socchieve un contributo al fine di consentire il completamento dell'intervento di realizzazione della centralina idroelettrica "Rio Grasia".
47. La domanda di contributo di cui al comma 46 è presentata al Servizio sviluppo economico locale della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa e di un progetto preliminare relativo all'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
48. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
49. L'Amministrazione regionale, nell'ambito del supporto ai cluster di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), aderisce ai cluster tecnologici nazionali per il tramite dei soggetti gestori dei cluster regionali individuati dal suddetto articolo 15, commi 2 bis e 2 ter, che svolgono funzioni di referenti tecnici per l'Amministrazione medesima.
50. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'adesione al cluster tecnologici nazionali di cui al comma 49.
51. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
52. L'Amministrazione regionale trasferisce a PromoTurismo FVG risorse finanziarie per l'esecuzione di interventi finalizzati alla realizzazione e al miglioramento di infrastrutture e immobili nell'ambito del territorio montano, destinati alla valorizzazione in chiave turistica delle località sciistiche regionali.
53. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui PromoTurismo FVG individua gli interventi di cui al comma 52.
54. Le risorse sono trasferite a seguito di apposita domanda presentata da PromoTurismoFVG alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa e di un progetto preliminare relativo all'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
55. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
58. Per accedere al contributo i soggetti di cui al comma 56 presentano in allegato alla domanda un progetto di attività di durata almeno triennale riferito all'area di cui al comma 56, con evidenza delle ricadute positive attese.
58 ter. Le disposizioni di cui al comma 58 bis si applicano a decorrere dal 21 maggio 2019 anche in relazione ai provvedimenti di diniego già adottati ai quali non è seguito il disimpegno delle risorse già assegnate, a condizione che il beneficiario presenti domanda di variante alla struttura regionale competente per il procedimento contributivo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)).
60. I contributi sono concessi nella misura massima di 200.000 euro fino al 100 per cento della spesa ammissibile nel caso di associazioni che non svolgano attività di impresa.
61. Qualora il beneficiario svolga un'attività di impresa, i contributi sono concessi come aiuti "de minimis", ai sensi del regolamento della Commissione (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, L 352, ai sensi del diritto comunitario, e non superano l'80 percento della spesa ammissibile.
62. Con regolamento di esecuzione emanato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono determinati i criteri e le modalità per i requisiti dei beneficiari e la validità, la valutazione e la presentazione delle domande di contributo, nonché gli elementi del procedimento contributivo.
63. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
65. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sono determinate le attività di allineamento e adeguamento e le relative spese ammissibili.
67. Con il decreto di concessione sono stabiliti modalità e termini per l'erogazione del contributo.
68. Per le finalità previste dal comma 64 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
70. Per le finalità previste dall'articolo 69 bis della legge regionale 21/2016, come inserito dal comma 69, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
72. Le domande di concessione dei contributi di cui al comma 71 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo entro il 15 marzo di ogni anno corredate di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.
73. Per le finalità previste dal comma 71 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
74. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Cipaf (Consorzio per lo Sviluppo Industriale ed Economico della Zona Pedemontana Alto Friuli) un contributo straordinario per la progettazione preliminare e definitiva della rotonda e dell'annessa area di interscambio e parcheggio da realizzarsi in prossimità dell'uscita del casello autostradale di Osoppo per garantire la sicurezza dell'immissione nella SP 49 Osovana bis.
75. Per le finalità previste dal comma 74 il Consorzio presenta alla Direzione centrale attività produttive - Servizio Sviluppo economico locale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata da una relazione illustrativa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
76. Per le finalità previste dal comma 74 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
77. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle azioni volte a promuovere e sostenere le attività coordinate di gestione di servizi socio-assistenziali e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, al fine di favorirne l'integrazione sociale e la stabilità occupazionale, è autorizzata a concedere a <<Da Amici Viviamo Insieme Dividendo Esperienze>> (DAVIDE) Soc. Coop. Sociale di Tolmezzo, un contributo straordinario in regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, a sollievo degli oneri sostenuti nei sei mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge, nonché degli oneri da sostenere entro il 30 settembre 2017, in relazione alla gestione delle proprie attività istituzionali socio-assistenziali, manifatturiere e di servizi conto terzi, per la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo rivolti a persone in situazione di svantaggio, destinatarie di servizi socio-assistenziali. Nei suddetti oneri sono compresi i costi inerenti all'adattamento funzionale e alla conduzione dei locali in Comune di Tolmezzo adibiti a nuova sede operativa, con esclusione delle spese per l'acquisto di beni durevoli.
79. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
80. Al fine di sostenere la più ampia diffusione tra la popolazione delle terapie termali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse straordinarie al Comune di Monfalcone da dedicare allo sviluppo delle attività termali nel proprio territorio, previa domanda del Comune medesimo alla Struttura regionale competente in materia.
81. Per le finalità previste dal comma 80 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
83. Gli incentivi di cui al comma 82 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento regionale di attuazione.
84. Per le finalità previste dal comma 82 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
86. Per le malghe di cui al comma 85 deve essere presente al momento della domanda la dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente che attesti, a pena di inammissibilità che le stesse siano state monticate per almeno una stagione negli ultimi cinque anni.
87. Sono in ogni caso esclusi gli interventi su edifici diruti. Dalle spese ammissibili è esclusa l'imposta sul valore aggiunto.
88. I finanziamenti di cui al comma 85, lettera a), sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408 della Commissione, del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
89. I finanziamenti di cui al comma 85, lettere b) e c), sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 21 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
90. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di politiche per la montagna, corredata della relazione tecnica descrittiva degli interventi e dal relativo quadro economico con evidenziata la quota delle spese tecniche, nonché con quantificazione delle spese di progettazione oggetto dell'istanza di finanziamento.
91. Il finanziamento di cui al comma 85 è concesso con procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, secondo l'ordine di arrivo delle istanze come attestato dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio con in allegato la relativa domanda, redatta sull'apposito modello predisposto dalla Struttura competente. Il finanziamento concesso è liquidato nella misura del 90 per cento dell'importo dell'affidamento ed è erogato compatibilmente con le esigenze finanziarie dell'ente beneficiario.
92. Per le finalità previste dal comma 85 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
93. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un contributo annuale a sollievo degli oneri di ammortamento dei mutui contratti negli anni pregressi per l'adeguamento funzionale e la ristrutturazione del complesso termale.
94. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 93 è presentata, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata di una relazione illustrativa, dei contratti di mutuo con relativo piano di ammortamento e del prospetto riepilogativo degli oneri finanziari da sostenere nel corso dell'annualità.
96. Per le finalità previste dal comma 93 è destinata la spesa complessiva di 408.000 euro, suddivisa in ragione di 136.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
98. Per l'anno 2016 saranno ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il 28 febbraio 2017.
99. Per l'anno 2016 il termine per la presentazione della rendicontazione scade il 30 aprile 2017.
100. Per le finalità previste dal comma 97 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
101. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1 Nel B.U.R. dd. 1/2/2017, n. 5, è stato pubblicato l'avviso di rettifica con cui la lett. b), c. 69, dell'art. 2 è sostituita dalla seguente: "b) al comma 2 dell'articolo 58 le parole "e 69" sono sostituite dalle seguenti:",69 e 69 bis""; il c. 20, dell art. 8 è sostituito dal seguente: "20. Al comma 43 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole "straordinario di 15.000 euro" sono soppresse"; al c. 19 dell'art.12 le parole "all'articolo 5, comma 14, della presente legge" sono sostituite con "all'articolo 5, comma 25, della presente legge".
2 Comma 10 abrogato da art. 1, comma 6, lettera d), L. R. 6/2017
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 1, L. R. 14/2017
4 Integrata la disciplina del comma 56 da art. 2, comma 45, L. R. 37/2017
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 15, L. R. 45/2017
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 2, comma 16, L. R. 45/2017
7 Comma 58 bis aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 13/2020
8 Comma 58 ter aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 13/2020
9 Comma 19 abrogato da art. 25, comma 6, lettera b), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5 dell'art. 25 della L.R. 3/2021, a seguito dell'abrogazione dell'art. 24 della L.R. 3/2015.
10 Comma 20 abrogato da art. 25, comma 6, lettera b), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5 dell'art. 25 della L.R. 3/2021, a seguito dell'abrogazione dell'art. 24 della L.R. 3/2015.
11 A decorrere dal 21/7/2022 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione dell'art. 25, c. 5, LR. 3/2021, emanati con DPReg. 13/7/2021, n. 0114/Pres. (B.U.R. 28/7/2021, n. 30) e DPReg. 5/7/2022, n. 081/Pres. (B.U.R. 20/7/2022, n. 29).
Art. 3
 (Risorse agricole e forestali)
1. Al fine di consentire il regolare conferimento del latte a uso alimentare presso gli stabilimenti autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale la conseguente cessazione dell'attività zootecnica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per l'acquisto di contenitori e altre attrezzature refrigeranti, fisse o mobili, adeguati a conservare il latte fino al momento della raccolta.
3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono erogati per il tramite dell'Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche un Progetto per il miglioramento delle modalità di conferimento del latte in montagna in cui sono riportati, impresa per impresa, la descrizione dei contenitori e delle altre attrezzature refrigeranti che è necessario acquistare, il relativo preventivo di spesa e l'entità del contributo richiesto nei limiti del massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1408/2013. Al Progetto sono allegate le domande di contributo sottoscritte dal titolare di ciascuna impresa; qualora un'impresa fra quelle individuate ai sensi del comma 8 non intenda richiedere il contributo, al Progetto va in ogni caso allegata la dichiarazione con cui il titolare attesta di essere stato informato della possibilità di accedere al contributo medesimo. Al Progetto è altresì allegato il parere del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 circa l'adeguatezza dei contenitori e delle altre attrezzature refrigeranti per cui viene richiesto il contributo ai fini del rispetto del regolamento (CE) n. 852/2004 e del regolamento (CE) n. 853/2004.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 380.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
6. Per sostenere la produzione e la commercializzazione del vino derivante dal vitigno Ribolla gialla, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università degli studi di Udine per la realizzazione di un progetto triennale di ricerca rivolto a fornire ai viticoltori le indicazioni tecniche per la coltivazione e la vinificazione del vitigno autoctono al fine di ottenere dei vini spumante di qualità.
7. Il contributo di cui al comma 6 è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (CE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
9. Il contributo è concesso, a seguito della registrazione del numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea, con decreto del Direttore del Servizio competente in cui sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione. L'importo totale di ciascuna quota annuale del contributo è erogata in via anticipata previa presentazione della relativa richiesta entro il 31 marzo di ogni anno. Con riferimento agli esercizi finanziari 2018 e 2019, l'erogazione della quota annuale è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente.
10. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 210.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti alle imprese zootecniche per usufruire di servizi di consulenza finalizzati ad accrescere e migliorare le condizioni agronomiche, sanitarie, ambientali ed economiche degli allevamenti nonché a garantire la sicurezza alimentare dei consumatori.
12. Gli aiuti di cui al comma 11 sono erogati per il tramite dell'Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia che presenta alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole un Programma annuale regionale dei servizi di consulenza per il settore zootecnico rivolto a tutte le imprese con sede in Regione.
13. Le modalità per la presentazione del Programma di cui al comma 12 e le modalità e i criteri per la concessione e l'erogazione degli aiuti sono stabiliti con regolamento regionale da comunicare alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato sulla GUUE L 327 del 21.12.2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
14. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
16. La disposizione di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a), della legge regionale 6/2008, come sostituito dal comma 15, lettera b), si applica alle attività svolte dai beneficiari a partire dall'anno 2017.
17. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 2 bis, della legge regionale 6/2008, come inserito dal comma 15, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 125.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 45.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla variazione previste dalla Tabella C di cui al comma 53.
18. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 3, lettera a), della legge regionale 6/2008, come sostituito dal comma 15, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 49.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 43.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle variazione dalla Tabella C di cui al comma 53.
20. Alle spese di cui al comma 19 si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
21. Per sostenere la diffusione e la commercializzazione del formaggio "Montasio" D.O.P., l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio per la realizzazione di un progetto triennale di promozione finalizzato a rafforzare l'immagine e il consumo del prodotto in osservanza delle condizioni previste dal punto 1.3.2 "Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli" degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, previa notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
22. La domanda per il contributo di cui al comma 21 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, corredata del Progetto di promozione e del preventivo dettagliato delle spese suddivise nei tre anni. Il Progetto descrive gli obiettivi che si intende raggiungere nei mercati di riferimento, le attività da svolgere e le relative tempistiche.
23. Non sono ammissibili a contributo le attività che sono oggetto di richieste di sostegno a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 final del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni. In sede di rendicontazione, la documentazione relativa alle spese sostenute deve essere chiaramente riconducibile al Progetto.
24. Il contributo è concesso, a seguito della decisione della Commissione europea che dichiara compatibile l'aiuto, con decreto del Direttore del Servizio competente in cui sono fissati anche le modalità e i termini di rendicontazione in applicazione di quanto disposto dal comma 23. L'importo di ciascuna quota annuale del contributo è erogata in via anticipata ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), previa presentazione della relativa richiesta entro il 31 marzo di ogni anno di attività corredata della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa. La liquidazione degli anticipi relativi al secondo e terzo anno di attività del progetto è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa agli anticipi erogati nel precedente anno di attività.
25. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa complessiva di 681.000 euro, suddivisa in ragione di 130.000 euro per l'anno 2017, 311.000 euro per l'anno 2018 e 240.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
26. Alla legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
e)   ( ABROGATA )
l)
l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
<<Art. 13
 (Finanziamenti per lo sviluppo dell'apicoltura)
2. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono concessi agli apicoltori, titolari di partita IVA, possessori di almeno venticinque alveari.
3. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), sono concessi agli apicoltori, titolari di partita IVA, che raggiungono una consistenza minima di quindici alveari, tenuto conto delle unità già denunciate e di quelle da acquistare con i contributi di cui al presente articolo.
5. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.>>;

q)
il comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
<<2. In caso di omissione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 6, comma 1, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).>>;

27. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 6/2010, come sostituito dal comma 26, lettera l), è destinata la spesa complessiva di 15.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
28. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 6/2010 come sostituito dal comma 26, lettera l), è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
29. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge regionale 6/2010, come sostituito dal comma 26, lettera l), è destinata la spesa complessiva di 9.000 euro suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
30. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 6/2010, come sostituito dal comma 26, lettera m), è destinata la spesa complessiva di 9.000 euro suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
31. Per le finalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 6/2010, come modificato dal comma 26, lettera p), è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, anche attraverso l'affidamento di incarichi esterni, uno studio rivolto a individuare i presupposti e le modalità per valorizzare i terreni forestali, agricoli, con vocazione agricola o che possono essere recuperati a fini agricoli e forestali appartenenti ad enti pubblici, con particolare riferimento ai beni immobili dismessi dal demanio militare, anche nell'ottica della creazione di una "Banca delle terre pubbliche".
33. Lo studio riporta il censimento dei terreni con le caratteristiche di cui al comma 32 individua, per macro categorie di terreni, gli adempimenti necessari per destinare o recuperare le aree all'attività agricola e analizza, in termini di costi e benefici, le diverse possibili modalità di valorizzazione dei terreni anche attraverso l'affidamento a terzi.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
36. Gli aiuti di cui al comma 35 sono concessi nella misura massima pari al 1,5 per cento dell'importo garantito dalla fideiussione, in applicazione del regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 24 dicembre 2013, n. L 352.
37. La domanda di aiuto è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche da parte delle imprese che non sono state finanziate attraverso la ripartizione della dotazione finanziaria inizialmente assegnata dal MIPAF. Il termine per la presentazione della domanda è stabilito, di anno in anno, con decreto del Direttore del Servizio competente da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione. La domanda è corredata dalla fideiussione stipulata, della certificazione del costo sostenuto per la stipula della medesima e della dichiarazione di inizio dei lavori richiesta dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
39. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
41. Alle spese di cui all'articolo 6, comma 62 della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma 40, lettera a) si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
42. In relazione all'esercizio delle funzioni trasferite dalle Province e dalle Comunità montane alla Regione nel 2016, per l'anno 2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentari), per il soddisfacimento delle domande ammissibili presentate e non ancora evase, sulla base della disciplina prevista dai regolamenti delle Province e delle Comunità montane vigenti al momento del trasferimento delle funzioni.
43. Alle spese di cui al comma 42 si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titoli n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
44. Per prevenire gli incendi boschivi e salvaguardare le condizioni di sicurezza del complesso immobiliare denominato ex polveriera di Borgo Grotta Gigante, ai fini della successiva valorizzazione dell'area anche a fini agricoli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 100.000 euro al Comune di Sgonico per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e ricostruzione della recinzione perimetrale del complesso immobiliare medesimo.
46. Il finanziamento è concesso entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 44. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Ferma restando la presentazione della domanda di cui al comma 44, il finanziamento è liquidato in via anticipata in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto inserimento dell'intervento nell'elenco annuale delle opere pubbliche del beneficiario.
47. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 44 a 46, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
48. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
49.
I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), sono sostituiti dai seguenti:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale per le finalità di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), e in applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 28 giugno 2014, n. L 190.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.>>.

50. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 30/2007, come sostituito dal comma 49, è destinata la spesa complessiva di 210.000 euro suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
51. Al fine di dare attuazione ai programmi delle opere pubbliche di sistemazione idraulico - forestale di competenza della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei bacini montani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Consorzio di bonifica Cellina Meduna per lo svolgimento delle attività tecniche connesse alla progettazione e alla realizzazione delle opere medesime. La convenzione definisce anche le modalità di corresponsione del rimborso delle spese per le attività svolte dal Consorzio.
52. Per le finalità previste dal comma 51 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
53. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1 Parole sostituite al comma 35 da art. 3, comma 9, L. R. 44/2017
2 Parole aggiunte al comma 24 da art. 3, comma 10, lettera a), L. R. 44/2017
3 Parole sostituite al comma 24 da art. 3, comma 10, lettera b), L. R. 44/2017
4 Parole sostituite al comma 13 da art. 3, comma 20, L. R. 14/2023
5 Lettera e) del comma 26 abrogata da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 7, L.R. 6/2010, con effetto dall'1/1/2024.
Art. 4
 (Tutela dell'ambiente e energia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato e, una volta istituita, all'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti - AUSIR di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), risorse per investimenti relativi agli impianti di depurazione e alle reti fognarie del servizio idrico integrato, con priorità per gli agglomerati soggetti a procedura d'infrazione.
2. Con regolamento regionale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la distribuzione del trasferimento di cui al comma 1.
3. Ai trasferimenti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 e al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché le disposizioni di cui al titolo II, capo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4. Ai fini della dimostrazione dell'utilizzo delle somme di cui al comma 1 la relazione annuale di cui all'articolo 14 della legge regionale 5/2016 è integrata dalla dichiarazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori previsti nel programma degli interventi del piano d'ambito finanziati con i trasferimenti regionali.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 10.300.000 euro, suddivisa in ragione di 1.900.000 euro per l'anno 2017, 4.100.000 euro per l'anno 2018 e 4.300.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.
13. Con regolamento regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi 11 e 12, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 13 i Comuni e le UTI presentano la domanda di concessione dei contributi al Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia, il quale provvede alla valutazione delle domande in applicazione dei criteri di priorità definiti nel regolamento medesimo.
15. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa complessiva di 2.965.000 euro suddivisa in ragione di 965.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella D di cui al comma 49.
16. Per le finalità di cui al comma 11 è prevista la spesa di 404.161,10 euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe), all'iscrizione delle quali si provvede con la legge di assestamento al bilancio per l'anno 2017.
18.
L'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63 (Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile), è abrogato.

19. Al fine di sostenere le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 34/Pres (Piano regionale di gestione dei rifiuti. Approvazione del programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti), la Regione è autorizzata a concedere contributi per la messa in opera di compostatori elettromeccanici a favore di istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado e di istituti universitari dotati di un servizio mensa con capacità non inferiore a 150 pasti giornalieri.
21. Il contributo di cui al comma 19 è concesso al 100 per cento della spesa ammissibile per un massimo di 30.000 euro.
22. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente ed energia entro l'1 giugno di ogni anno.
23. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 19, nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari.
24. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.
28.
Dopo il comma 41 ter dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è inserito il seguente:
<<41 quater. Nelle more della gestione commissariale istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 5 octies, della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), la Regione attua, nei terreni di proprietà di EZIT in liquidazione, in Comune di Muggia, all'interno del Sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Trieste, le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza sulle acque sotterranee per le quali sia accertato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all'articolo 240, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al fine di impedire la diffusione della potenziale contaminazione. La Regione attua tali misure di prevenzione e di messa in sicurezza anche mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana di cui all'articolo 62, comma 5.1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali).>>.

29. Per le finalità previste dal comma 41 quater dell'articolo 2 della legge regionale 34/2015, come inserito dal comma 28, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 60.000 euro per l'anno 2017, 45.000 euro per l'anno 2018 e 45.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.
32. I contributi di cui al comma 30 sono concessi alle imprese a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
33. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente alla rimozione dell'amianto da edifici di proprietà privata, è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.
34. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente alla rimozione dell'amianto da edifici di proprietà di imprese, è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Canzian d'Isonzo un contributo per provvedere, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), alla realizzazione dell'intervento di ripristino dello stato dei luoghi mediante ritiro, trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti speciali presenti sulla p.c. 1118/1 F.M. 15 del C.C. di Isola Morosini in località Terranova.
36. La domanda di contributo, corredata di una relazione descrittiva dell'intervento e del quadro economico, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
37. Il contributo di cui al comma 35 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
38. Qualora il Comune recuperi, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per le finalità di cui al comma 35 provvede al versamento delle relative somme a favore della Regione.
39. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nel rispetto della regola del "de minimis" all'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di attività aventi come obiettivo la promozione della cultura del risparmio energetico, nonché attività di consulenza, informazione e formazione presso le imprese e le pubbliche amministrazioni per comunicare gli strumenti di incentivazione e di promozione finalizzati al risparmio energetico, a livello regionale, statale e comunitario, con particolare riferimento agli interventi di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2016 (Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili).
41. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e l'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia è stipulata una convenzione da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia.
42. Per le finalità previste al comma 40 è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un contributo per la realizzazione di un intervento di miglioramento dello stato ecologico del fiume Tagliamento, nel tratto compreso tra il Comune stesso e il Comune di Amaro, volto al potenziamento della naturale capacità di fitodepurazione instauratasi nella roggia comunale che sfocia nel medesimo fiume.
44. La domanda di contributo, corredata di una relazione descrittiva dell'intervento e del quadro economico, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
45. Il contributo di cui al comma 43 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
46. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.
48. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 4, comma 62, della legge regionale 27/2014, come modificato dal comma 47, è destinata la spesa di 1.170.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 42.
49. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella D.
Note:
1 Parole sostituite al comma 25 da art. 4, comma 41, L. R. 45/2017
2 Parole sostituite al comma 30 da art. 7, comma 1, L. R. 3/2018
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 30, stabilita da art. 16, comma 3, L. R. 3/2018
4 Comma 30 bis aggiunto da art. 3, comma 7, L. R. 14/2018
5 Parole aggiunte al comma 31 da art. 4, comma 2, L. R. 25/2018
6 Parole aggiunte al comma 30 da art. 4, comma 7, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7 Parole sostituite al comma 12 da art. 4, comma 33, L. R. 13/2019
8 Parole sostituite al comma 6 da art. 4, comma 41, lettera a), numero 1), L. R. 13/2019
9 Parole soppresse al comma 6 da art. 4, comma 41, lettera a), numero 2), L. R. 13/2019
10 Parole aggiunte al comma 8 da art. 4, comma 41, lettera b), L. R. 13/2019
11 Comma 8 bis aggiunto da art. 4, comma 41, lettera c), L. R. 13/2019
12 Comma 11 interpretato da art. 4, comma 8, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13 Comma 30 interpretato da art. 4, comma 8, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
14 Comma 6 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
15 Comma 7 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
16 Comma 8 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
17 Comma 8 bis abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
18 Comma 9 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
19 Comma 10 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
20 Parole soppresse al comma 30 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 14/2023
21 Comma 30 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 14/2023
22 Comma 25 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.
23 Comma 26 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.
24 Comma 27 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.
Art. 5
 (Assetto del territorio e edilizia)
1.
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), sono inseriti i seguenti:
<<1 ter. Nelle more dell'entrata in vigore del piano paesaggistico regionale e del piano regionale di governo del territorio l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le Unioni territoriali intercomunali (UTI) che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2017), risultino prevedere nel proprio Statuto l'esercizio in forma associata della funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2.
Dopo il comma 4 bis dell'articolo 2 della legge regionale 28/1989 è aggiunto il seguente:
<<4 ter. Per sostenere i costi di redazione dello strumento sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1 quater, la Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a concedere ed erogare un contributo, fino a un massimo di 40.000 euro da assegnare prioritariamente alle UTI presso le quali risulti già costituito, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2017), l'ufficio tecnico associato per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 26/2014, anche per finanziare le spese eventualmente sostenute per il conferimento di incarichi professionali. Le domande per la concessione del contributo vanno presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, che concede e contestualmente eroga il finanziamento, previa stipula con l'UTI della convenzione di cui al comma 1 ter.>>.

3. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 4 ter, della legge regionale 28/1989, come aggiunto dal comma 2, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.
5. La Regione è autorizzata a concedere contributi per le attività di cui al comma 4 alle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) nella misura massima di 20.000 euro ciascuna e ai Comuni, qualora questi ultimi assumano i predetti impegni in collaborazione con altri Comuni del medesimo Ambito di paesaggio, nella misura massima di 10.000 euro a ciascun Comune capofila.
6. I contributi di cui al comma 5 sono concessi, secondo le modalità di procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo), a domanda dell'UTI o del Comune capofila corredata degli atti di approvazione dello schema di accordo da parte del competente organo.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.
8. All'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
il comma 56 bis è sostituito dal seguente:

9. In sede di prima applicazione delle modifiche introdotte con il comma 8 alle domande di contributo inerenti interventi per i quali la progettazione definitiva risulti approvata entro la data del 31 dicembre 2016, viene assegnato il punteggio aggiuntivo di 10 punti.
10. Per le finalità di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2000, come modificati dal comma 8, lettere a) e b), è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 41.
11. Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera d), della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), i contributi di cui all'articolo 4, commi da 55 a 56 quater, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), nel limite massimo di 18 milioni di euro e con riferimento agli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 2017 sono pagati tramite il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali cui vengono trasferite le risorse entro il 31 dicembre 2017. Il Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio provvede all'adozione degli atti di concessione e di liquidazione del contributo.
13. I contributi di cui al comma 12 sono concessi, secondo le modalità di procedimento a bando ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile e sino all'importo massimo di 250.000 euro. Il bando è emanato con decreto del Direttore del servizio paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture e territorio, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e definisce le tipologie degli interventi finanziabili, la documentazione da allegare alla domanda di contributo e i criteri di valutazione tesi ad apprezzare la coerenza degli interventi con i contenuti del Piano paesaggistico regionale. Il decreto di concessione del contributo stabilisce modalità di liquidazione e rendicontazione 14. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa di 727.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 570.000 euro all'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi di Trieste per lavori urgenti di recupero di un immobile destinato ad "abitazione per la vita in autonomia" con riqualificazione funzionale e adattamento alle esigenze delle persone con disabilità visiva.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 650.000 euro all'Associazione progetto autismo FVG onlus di Udine, per la realizzazione di una struttura polifunzionale con residenzialità innovativa per soggetti autistici, con il ricavo di otto alloggi, in Feletto Umberto- UD, secondo lotto.
18. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 15, 16 e 17 sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e di un quadro economico della spesa prevista per la realizzazione dell'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
19. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 570.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 41.
20. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 41.
21. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 650.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 41.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 500.000 euro al Comune di Tolmezzo per i lavori di recupero e valorizzazione del complesso dell'ex Caserma Cantore.
23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
24. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere parte del contributo pluriennale concesso al Comune di Drenchia con decreto n. 5698 PMT del 24 ottobre 2013 per <<Acquisto e ristrutturazione di un fabbricato da destinare a centro di aggregazione giovanile in località Cras 1^ lotto>> per i ratei futuri dal 2018 al 2032 per il diverso intervento di asfaltatura delle strade comunali.
26. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
27. La Regione, anche su istanza dei Comuni, dei proprietari o degli aventi diritto, può promuovere e sostenere iniziative per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali inclusi nell'elenco di cui all'articolo 81 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), come sostituito dall'articolo 5, comma 14, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017), e per divulgarne la conoscenza e il significato della tutela e per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante, sino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Con regolamento regionale sono disciplinati criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 41.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia dei Santi Ilario e Taziano di Rizzolo (Udine) un contributo straordinario di 60.000 euro per interventi urgenti di bonifica dall'amianto e messa in sicurezza della struttura ricreativa e di aggregazione giovanile di proprietà della parrocchia stessa.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017 -2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.
32. L'Amministrazione regionale e autorizzata a concedere al Comune di Palazzolo dello Stella un contributo straordinario per la realizzazione di interventi mirati al ripristino di edifici pubblici comunali.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.
35. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza degli edifici di proprietà degli istituti scolastici paritari e dei soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori degli istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), e dei soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale16/2012, contributi in conto capitale di importo massimo di 20.000 euro per ogni Ente richiedente, a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici scolastici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica. Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori deve essere in ogni caso garantito un livello di conoscenza almeno LC2, come definito dalle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, per le diverse tipologie strutturali. Livelli di conoscenza inferiori o superiori e le connesse indagini, rilievi o prove da effettuare, da scegliere di concerto tra professionista e committente, devono essere giustificati valutando il rapporto costi/benefici delle indagini in relazione all'importanza dell'opera e alle sue presumibili caratteristiche di vulnerabilità, nonché alla possibilità di significativi risparmi dei costi di intervento a parità di livello di sicurezza raggiunto.
37. Si considerano ammissibili le spese da sostenersi dopo la presentazione della domanda e per le quali l'affidamento degli incarichi sia effettuato entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato si procede alla revoca del finanziamento.
38. Le domande di contributo, contenenti l'indicazione del costo previsto per lo svolgimento dell'attività di consulenza tecnica e l'impegno dell'Ente all'affidamento dell'incarico entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, sono corredate di una relazione illustrativa relativa allo stato degli edifici per i quali si chiede il finanziamento ai fini della valutazione della sicurezza strutturale.
40. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 100.000 euro a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 18.
41. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1 Parole sostituite al comma 16 da art. 53, comma 1, L. R. 29/2017
2 Parole aggiunte al comma 11 da art. 5, comma 7, L. R. 37/2017
3 Parole sostituite al comma 11 da art. 5, comma 7, L. R. 37/2017
4 Comma 35 sostituito da art. 58, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 6
 (Trasporti e diritto alla mobilità)
1. Al fine di rendere funzionale la Ciclovia Alpe Adria l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro-Val Canale un contributo straordinario per la realizzazione dei lavori dell'eliminazione dei punti critici lungo la Ciclovia Alpe Adria in Comune di Pontebba.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del quadro economico di copertura della spesa e dei cronoprogrammi dei lavori e finanziario. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 11.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo di programma con i Comuni e i soggetti istituzionali interessati finalizzato alla realizzazione del collegamento tra la SS 13 Pontebbana e la A23 (Tangenziale sud di Udine) - secondo lotto.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2017 e di 3.600.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 11.
7. Per le finalità previste dall'articolo 36 bis della legge regionale 23/2007, come inserito dal comma 6, è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 11.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 60.000 euro al Comune di Mossa per i lavori di completamento infrastrutturale della nuova circonvallazione a sud della zona industriale in funzione dell'allacciamento con la strada regionale 117 di Gorizia.
9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 11.
11. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella F.
Art. 7
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
11. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
12. In conformità con il disposto dell'articolo 48, comma 3, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2017, contributi per il sostegno dei programmi di attività dei Musei multipli, grandi e di interesse regionale individuati nell'allegata Tabella L in misura pari agli importi ivi rispettivamente indicati.
13. I soggetti individuati nella Tabella L, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nell'anno e del relativo preventivo di spesa per un ammontare almeno pari a quello rispettivamente indicato nella Tabella medesima.
14. Con il decreto di concessione, da emanare entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma 13, è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento del contributo concesso; l'erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 15; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.
15. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.
17. In relazione a quanto previsto dal comma 16, a parziale modifica del disposto dell'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge regionale 23/2015 e del disposto dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), le norme di cui all'articolo 22, primo e terzo comma, e all'articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per Io sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle di cui agli articoli 6 e 10, comma 3, del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione 177/2006, e successive modifiche e integrazioni, si applicano anche ai fini della concessione e rendicontazione dei contributi previsti dal comma 12, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15.
18. Alla spesa prevista dal comma 12, pari a complessivi 646.000 euro per l'anno 2017, si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
19. Al fine di concorrere alla valorizzazione e all'ampliamento della fruizione pubblica dello storico Museo Ferroviario di Trieste Campo Marzio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Fondazione FS Italiane un contributo straordinario nella misura di cui al comma 21. Il finanziamento regionale non può superare il 25 per cento del valore complessivo del progetto.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
23. Per la finalità prevista dal comma 22 il Comune di Tolmezzo presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione e quelle di rendicontazione del contributo di cui al comma 22.
24. Per la finalità prevista dal comma 22 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
25. Per la finalità prevista dal comma 22 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" un contributo straordinario, sino al 100 per cento della spesa ammissibile, a sollievo delle spese per interventi di adeguamento degli impianti e riallestimento del Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani".
26. La domanda per l'ottenimento del contributo straordinario di cui al comma 25 è presentata dalla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il 31 marzo 2017, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e del relativo preventivo.
27. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili agli interventi descritti nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione degli stessi, sostenute dal soggetto richiedente il contributo successivamente alla presentazione della domanda.
28. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo, il Servizio competente in materia di beni culturali provvede alla concessione del contributo e alla contestuale erogazione del 70 per cento del suo ammontare.
29. La Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" presenta, entro il termine perentorio del 30 giugno 2018, il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo.
30. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
31. In occasione delle commemorazioni del centenario della Grande guerra come disciplinato dalla legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione regionale favorisce il recupero della memoria storica e la trasmissione della conoscenza attraverso un concorso di idee da svolgersi nelle scuole secondarie di secondo grado della Regione, finalizzato alla realizzazione di una targa commemorativa delle vicende legate ai "Fusilaz di Cercivento" e per la riabilitazione postuma dei quattro alpini fucilati durante la Prima guerra mondiale.
32. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
37. Per le finalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 20/2009, come sostituito dal comma 35, è destinata la spesa complessiva di 470.780 euro, suddivisa in ragione di 144.780 euro per l'anno 2017 e di 163.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
38. Nell'ambito delle manifestazioni per la celebrazione della Fieste de Patrie dal Friûl l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'ARLeF per l'organizzazione della "Staffetta delle lingue minoritarie", in collaborazione con associazioni sportive aderenti alla FIDAL.
39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione. Sono ammesse a contributo le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
41. In via di interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 70, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), come modificato dall'articolo 6, comma 126, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), il rimborso del finanziamento pluriennale ventennale, concesso alla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste ai sensi dell'articolo 6, comma 69, della legge regionale 1/2007, a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi relativi all'ammortamento di mutui contratti per la realizzazione di un organico piano di risanamento finanziario ed economico-produttivo, che si prevede debba decorrere dall'ottavo anno dall'erogazione, si intende dovuto a decorrere dall'ottavo anno dall'erogazione non dovendosi computare l'anno di erogazione stesso e intendendosi tale decorrenza non modificata successivamente dall'esclusione del rimborso di diciassette annualità avvenuta a seguito dell'articolo 6, comma 126, della legge regionale 23/2013.
42. L'Amministrazione regionale concorre a sostenere l'intervento integrato, già finanziato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in forza del protocollo di intesa siglato in data 16 marzo 2016, finalizzato alla realizzazione di lavori di conservazione e valorizzazione della fortezza di Palmanova.
43. Per le finalità previste dal comma 42 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Palmanova un contributo straordinario pari a 2 milioni di euro a sostegno della realizzazione dei lavori di cui al protocollo sopracitato.
46. All'atto della concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa in relazione all'utilizzo del contributo, per un ammontare non inferiore all'importo del contributo stesso.
47. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
48. In conformità con il disposto dell'articolo 48, comma 5, della legge regionale 23/2015, l'Amministrazione regionale sostiene l'attività svolta nel primo semestre dell'anno 2017 dai sistemi bibliotecari esistenti alla data dell'1 gennaio 2016 mediante la concessione, ai soggetti individuati nell'allegata Tabella M, di contributi in misura pari agli importi ivi rispettivamente indicati.
49. I soggetti individuati nella Tabella M presentano al Servizio competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 48, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nel primo semestre dell'anno e del relativo preventivo di spesa, per un ammontare corrispondente a quello rispettivamente indicato nella Tabella medesima incrementato di un importo non inferiore al 10 per cento; alla domanda è inoltre allegata una relazione riepilogativa delle attività svolte nel 2016.
50. Con il decreto di concessione, da emanare entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 49, si provvede alla liquidazione dell'intero ammontare del contributo concesso e alla fissazione del termine di rendicontazione; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.
51. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso, incrementato di un importo almeno pari al 10 per cento del medesimo.
53. In relazione a quanto previsto dal comma 52, a parziale modifica del disposto dell'articolo 49, comma 1, lettera u), della legge regionale 23/2015 e del disposto dell'articolo 27, comma 2, della legge regionale 2/2016, le norme di cui agli articoli 11, commi 3 e 4, 12, commi 2 e 3, 14 e 17, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle di cui agli articoli 6, 7, 8, commi 6 e 7, 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 2, del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione 262/2008, e successive modifiche e integrazioni, si applicano anche ai fini della concessione e rendicontazione dei contributi previsti dal comma 48, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 49, 50, 51 e 52.
54. Alla spesa prevista dal comma 48 pari a complessivi 248.500 euro per l'anno 2017, si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
58. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 57 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'opera da realizzare, di un quadro economico e del relativo cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
59 bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 57 della legge regionale 14/2002, il contributo di cui al comma 57, lettera b), è erogato in un'unica soluzione a seguito della trasmissione, da parte del beneficiario, del provvedimento di attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali.
60. Per le finalità previste dal comma 57, lettera a), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
61. Per le finalità previste dal comma 57, lettera b), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
62. Per le finalità previste dal comma 57, lettera c), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
63. Per le finalità previste dal comma 57, lettera d), è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
66. Per le finalità previste dal comma 64 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
67. Ai sensi dell'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), le risorse previste nel bilancio dello Stato per l'esercizio 2017 ai fini dell'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), pari a 10 milioni di euro, sono suddivise per l'anno 2017 come segue:
a) a favore del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 18 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è destinato l'importo di 5.775.000 euro così ripartito:
1) agli enti indicati all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 26/2007 che realizzano in modo stabile e continuativo iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena, è destinato un importo complessivo di 1.575.000 euro;
2) agli enti indicati all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 26/2007 che realizzano direttamente una attività di produzione o di prestazione di servizi di rilevanza primaria per la minoranza linguistica slovena nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, nelle discipline delle arti figurative, della musica, del teatro, del cinema e dello spettacolo, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche, è destinato un importo complessivo di 2.300.000 euro;
3) agli enti indicati all'articolo 18, comma 5, della legge regionale 26/2007 che, come organismi a carattere associativo o federativo, svolgono in modo rilevante attività di promozione, sostegno e aggregazione, su una più ampia dimensione territoriale, almeno provinciale, di circoli e associazioni della minoranza linguistica slovena operanti nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive, è destinato un importo complessivo di 700.000 euro;
4) agli enti indicati all'articolo 18, comma 6, della legge regionale 26/2007 che curano la gestione di centri polivalenti di produzione e offerta culturale prevalentemente in lingua slovena oppure di centri di accoglienza e di attività di educazione e formazione dei minori di lingua slovena, è destinato un importo complessivo di 500.000 euro;
5) ai sensi dell'articolo 18, comma 8, della legge regionale 26/2007, a sostegno dei programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena iscritti all'Albo di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2007, che operano nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive e aderiscono agli organismi a carattere associativo o federativo di cui all'articolo 18, comma 5, della legge regionale 26/2007, è destinato un importo di 500.000 euro;
6) ai sensi dell'articolo 18, comma 9, della legge regionale 26/2007, a sostegno degli enti e organizzazioni minori della minoranza slovena, iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2007, che organizzano in maniera prevalente attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, e promuovono lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere è destinato un importo di 100.000 euro;
7) ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge regionale 26/2007, a sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, realizzate da enti e organizzazioni della minoranza slovena iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2007 anche in collaborazione tra loro è destinato un importo di 100.000 euro;
b) ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 26/2007, come sostituito dall'articolo 6, comma 51, della legge regionale 14/2016, per il finanziamento di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni compresi nell'ambito delle Unioni territoriali intercomunali Unione del Canal del Ferro-Val Canale, Unione del Torre e Unione del Natisone e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena è destinato un importo di 516.000 euro;
d) al fine di promuovere appositi percorsi formativi diretti a valorizzare le competenze, le potenzialità e le aspirazioni individuali degli appartenenti alla minoranza slovena con particolare riguardo alle giovani generazioni, in modo da favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, un importo pari a 450.000 euro è destinato a sostenere la realizzazione, nell'arco temporale di un triennio, di specifici programmi educativi, formativi multidisciplinari e iniziative di formazione. I programmi e le iniziative finanziate devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2022;
g) allo scopo di pervenire nei termini indicati all'articolo 6, comma 41, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), alla fusione degli enti della minoranza linguistica slovena indicati all'articolo 15, comma 2, della legge 38/2001 che svolgono attività musicale e di educazione musicale e in prospettiva della diffusione dell'insegnamento musicale nelle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, un importo di 74.000 euro è destinato con le medesime modalità indicate all'articolo 6, comma 42, della legge regionale 20/2015, al Centro sloveno di educazione musicale-Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia a sostegno dell'attività istituzionale del medesimo ente nell'anno 2017;
h) a favore delle associazioni Kmecka zveza/Associazione agricoltori e Slovensko dezelno gospodarsko zdruzenje/Unione regionale economica slovena, per le spese sostenute nell'anno 2017, a fronte delle esigenze della minoranza linguistica slovena, per lo svolgimento di attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena per un importo di 25.000 euro ciascuna; la domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa; con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione;
i) ai sensi dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007, al fine di fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie, si prevede una quota di accantonamento, da ripartire per le medesime finalità degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 con successive norme di legge regionale; l'importo destinato alla quota di accantonamento è pari a 1.095.000 euro a valere sullo stanziamento previsto alla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
68. Per le finalità di cui al comma 67, lettere a), c), d), e), g) e h), con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è prevista per l'anno 2017 la spesa di 6.719.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
69. Per le finalità di cui al comma 67, lettere b) e f), con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è prevista per l'anno 2017 la spesa di 716.000 euro a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e del Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
73. Ai fini della suddivisione tra gli organismi a carattere associativo o federativo di cui all'articolo 18, comma 5, della legge regionale 26/2007 dello stanziamento previsto dal comma 67, lettera a), numero 5), a sostegno dei programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena iscritti all'Albo di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2007, vengono considerate le percentuali assegnate a ciascun organismo con riferimento allo stanziamento complessivo destinato nell'esercizio 2016 per le medesime finalità.
75. All'attuazione degli interventi di cui al comma 67, lettera f), si provvede mediante l'emanazione di un bando approvato dalla Giunta regionale nel quale sono individuati le tipologie di interventi e le categorie di soggetti beneficiari, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. Per ciascun intervento può essere concesso un contributo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 40.000 euro.
76. Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione sviluppata nell'esercizio 2016, ai sensi dell'articolo 6, commi da 69 a 72, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), a sostegno degli interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2007, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2017 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo a valere sul bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2016, n. 1835.
77. Per le finalità previste dal comma 76 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nell'ambito dello stanziamento complessivo a favore del Fondo per interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2007, i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 76, mediante scorrimento della graduatoria medesima fino a un importo massimo di 700.000 euro. Gli interventi finanziati a scorrimento della graduatoria devono essere ultimati entro il 30 giugno 2018. Per la parte restante dello stanziamento 2017 del Fondo di cui all'articolo 6, comma 69, della legge regionale 14/2016 pari all'importo non inferiore a 300.000 euro, si procede mediante l'emanazione di un nuovo bando approvato con deliberazione della Giunta regionale.
79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione culturale Scriptorium Foroiuliense di Ragogna un contributo a sostegno dell'attività di insegnamento dell'arte calligrafica antica e della scrittura amanuense. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.
80. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 79 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
81. Per le finalità previste dal comma 79 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro, in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
83. Per le finalità previste dal comma 82 i soggetti indicati presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e relativo quadro economico di spesa e della dimostrazione del possesso di idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità del bene e l'autorizzazione a effettuare i lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa, sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
84. Per le finalità previste dal comma 82 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
85. Al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata negli esercizi 2015 e 2016 per assicurare l'efficienza e la funzionalità della dotazione di impianti sportivi diffusi sul territorio del Friuli Venezia Giulia, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2017 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata sulla base del "Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 settembre 2015, n. 1720.
86. Per le finalità previste dal comma 85 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2017, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 87, i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 85, mediante scorrimento della graduatoria medesima.
87. Per le finalità previste dal comma 85 è destinata la spesa di 751.969,59 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
98. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
99. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni trasferite dalle Province alla Regione in materia di sport, l'Amministrazione regionale è autorizzata, per gli anni 2017-2018, a concedere contributi ad associazioni e società sportive, senza fini di lucro, per la realizzazione di manifestazioni sportive.
100. I termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al comma 99, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti con bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività sportive.
101. Per le finalità previste dal comma 99 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
102. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare l'apertura e la fruibilità di infrastrutture sportive, è autorizzata a concedere annualmente ai Comuni di Claut e di Pontebba finanziamenti a sollievo degli oneri di gestione dei Palazzetti del ghiaccio, per un importo di 80.000 euro ciascuno.
103. Per le finalità previste dal comma 102 i contributi sono concessi a seguito della presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al comma 102, da effettuarsi al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, corredata di una relazione illustrativa e del piano finanziario relativo alla gestione del Palazzetto del ghiaccio.
104. Per le finalità previste dal comma 102 è destinata la spesa di 480.000 euro, suddivisa in ragione di 160.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
105. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare l'apertura e la fruibilità di infrastrutture sportive, è autorizzata a concedere annualmente al Comune di Forni Avoltri un finanziamento a sollievo degli oneri di gestione del Centro Internazionale Biathlon di Piani di Luzza.
106. Per le finalità previste dal comma 105, il contributo è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte del Comune di Forni Avoltri al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, corredata di una relazione illustrativa e del piano finanziario relativo alla gestione dell'impianto di cui al comma 105.
107. Per le finalità previste dal comma 105 è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
108. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare l'apertura e la fruibilità di infrastrutture sportive, è autorizzata a concedere annualmente al Comune di Forni di Sopra un finanziamento a sollievo degli oneri di gestione delle piste di sci nordico.
110. Per le finalità prevista dal comma 108 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
111. Al fine di coniugare il principio del superiore interesse dei minori con le esigenze dei Comuni di disporre delle risorse necessarie a far fronte al complesso di funzioni a questi facenti capo, l'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), è autorizzata per il periodo dall'1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017 a rimborsare in misura pari al 100 per cento le spese che restano a carico dei Comuni per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture.
112 quater. In sede di prima applicazione sono ammissibili le domande di contributo presentate entro il trentesimo giorno successivo al secondo trimestre di riferimento, unitamente alle richieste relative al primo trimestre.
113. Per le finalità previste dal comma 111 è destinata la spesa complessiva di 14 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
114. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
2 Parole aggiunte al comma 82 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 12/2017
3 Comma 97 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 12/2017
4 Comma 111 sostituito da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 12/2017
5 Comma 112 sostituito da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 12/2017
6 Comma 112 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 12/2017
7 Comma 112 ter aggiunto da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 12/2017
8 Comma 112 quater aggiunto da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 12/2017
9 Parole sostituite alla lettera d) del comma 55 da art. 7, comma 15, lettera a), L. R. 31/2017
10 Parole sostituite al comma 56 da art. 7, comma 15, lettera b), L. R. 31/2017
11 Lettera c) del comma 57 abrogata da art. 7, comma 15, lettera c), L. R. 31/2017
12 Parole aggiunte al comma 59 da art. 7, comma 15, lettera d), L. R. 31/2017
13 Comma 59 bis aggiunto da art. 7, comma 15, lettera e), L. R. 31/2017
14 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 67 da art. 7, comma 59, L. R. 31/2017
15 Comma 71 abrogato da art. 7, comma 60, L. R. 31/2017
16 Parole sostituite al comma 20 da art. 7, comma 68, L. R. 31/2017
17 Parole sostituite al comma 44 da art. 7, comma 69, lettera a), L. R. 31/2017
18 Parole sostituite al comma 45 da art. 7, comma 69, lettera b), L. R. 31/2017
19 Integrata la disciplina del comma 22 da art. 7, comma 77, L. R. 37/2017
20 Parole sostituite al comma 77 da art. 12, comma 19, L. R. 45/2017
21 Comma 109 sostituito da art. 1, comma 5, L. R. 12/2018
22 Parole sostituite alla lettera d) del comma 67 da art. 1, comma 33, L. R. 12/2018
23 Integrata la disciplina della lettera f) del comma 67 da art. 6, comma 44, L. R. 14/2018
24 Parole sostituite alla lettera e) del comma 67 da art. 11, comma 1, L. R. 25/2018
25 Comma 1 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
26 Comma 2 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
27 Comma 3 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
28 Comma 4 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
29 Comma 5 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
30 Comma 6 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
31 Comma 7 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
32 Comma 8 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
33 Comma 9 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
34 Comma 10 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
35 Comma 88 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
36 Comma 89 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
37 Comma 90 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
38 Comma 91 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
39 Comma 92 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
40 Comma 93 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
41 Comma 94 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
42 Comma 95 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
43 Comma 96 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
44 Comma 97 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
45 Comma 97 bis abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
46 Comma 64 abrogato da art. 53, comma 1, L. R. 9/2019
47 Comma 65 abrogato da art. 53, comma 1, L. R. 9/2019
48 Lettera d) del comma 67 sostituita da art. 11, comma 24, L. R. 13/2019
Art. 8
 (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)
2. Per le finalità previste dall'articolo 6 bis della legge regionale 13/2004, come inserito dal comma 1, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
3. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale, complessa, congiuntura economica, in attuazione dell'articolo 65, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2017 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, da liquidare in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.
4. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 3 in misura pari al 70 per cento, fino a un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.
5. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 3, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.
6. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 3 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.
7. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 3, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.
8. Le risorse di cui al comma 11 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2016.
9. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 31 marzo 2017 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 3. Nella richiesta è indicato il numero di iscritti al 31 dicembre 2016.
11. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
14. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 44 della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 12, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, per le esigenze funzionali della Direzione centrale competente in materia di lavoro, le spese per la stipulazione di contratti di cessione dei diritti d'autore per acquisizione di opere di approfondimento su materie di competenza della Direzione medesima.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare attraverso la rete EURES, quali interventi di politica attiva del lavoro, tirocini extracurriculari in mobilità geografica così come definiti dalla Raccomandazione del Consiglio Europeo per un quadro di qualità dei tirocini in Europa all'interno dei Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera, destinati a soggetti disoccupati ai sensi della normativa nazionale e regionale, che abbiano compiuto i diciotto anni di età.
18. Con avviso pubblico, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definite la misura dell'indennità di mobilità da corrispondere agli stessi e le modalità di accesso alla misura.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
22. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 43 della legge regionale 34/2015, come modificato dal comma 20, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
25. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 27 della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 23, è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
26. L'Amministrazione regionale promuove iniziative in materia di istruzione aventi rilevanza sovracomunale, anche in continuità con iniziative realizzate in annualità precedenti e finanziate dalle Amministrazioni provinciali.
27. Le attività di cui al comma 26 non devono riguardare funzioni trasferite ai Comuni ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), oppure inserite nei Piani di subentro di cui all'articolo 35 della medesima legge regionale e devono coinvolgere direttamente le istituzioni scolastiche.
28. Per le finalità previste dal comma 26 la Regione concede un contributo a enti locali, Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, altri enti pubblici o privati senza finalità di lucro.
29. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 28 e definisce la tipologia degli interventi finanziabili.
30. La Giunta regionale approva le singole iniziative ai sensi del comma 27 nel rispetto dei criteri e della tipologia di interventi di cui al comma 29.
31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata entro trenta giorni dalla data di approvazione dell'iniziativa di cui al comma 30 alla Direzione competente in materia di istruzione.
32. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
34. Alle spese di cui all'articolo 7, comma 14, della legge regionale 14/2012, come modificato dal comma 33, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
40. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 21, della legge regionale 22/2010, come sostituito dal comma 39, è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università della Terza Età del Gemonese, all'Università della Terza Età del Monfalconese, all'Università della Terza Età di Gorizia, un contributo straordinario a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di interventi rientranti nei programmi di attività per l'anno accademico 2016-2017 e finalizzati a favorire l'inserimento delle persone adulte/anziane nel contesto sociale e culturale in cui risiedono.
42. La domanda per il contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
44. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
45. Ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), il quale prevede che il Programma triennale di cui all'articolo 6 della medesima legge regionale 2/2011 possa stabilire una diversa modalità di destinazione delle risorse di cui all'articolo 10 tra le tipologie di beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, anche tenendo conto della perequazione dei finanziamenti ministeriali, è assegnata all'Università degli studi di Udine, per le finalità di cui alla predetta legge, una quota aggiuntiva a titolo di perequazione per gli anni 2017 e 2018.
46. Per le finalità previste dal comma 45 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
48. Alle spese di cui all'articolo 20, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 31/2015 come aggiunti dal comma 47, si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
52. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a "La Collina Società Cooperativa Sociale ONLUS Impresa Sociale", un contributo per la realizzazione di un progetto di promozione e realizzazione di un "giornale" all'interno del Carcere di Alta Sicurezza di Tolmezzo in collaborazione con il Garante per le persone private della libertà personale della Regione Friuli Venezia Giulia e con la Direzione della Casa Circondariale di Tolmezzo, mediante il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.
54. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.
55. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
56. Per le finalità previste dal comma 53 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
57. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014- in materia di protezione sociale), e per favorire lo sviluppo di collaborazioni internazionali in progetti di ricerca, sviluppo e innovazione negli ambiti della Strategia di specializzazione intelligente regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alle attività del Programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma ("Programma AAL") adottato con Decisione N. 554/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri.
58. Per le finalità previste dal comma 57 la Regione concorre in qualità di National Funding Body (NFB) al cofinanziamento di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per l'invecchiamento attivo e in buona salute, orientati al mercato, selezionati sulla base di programmi di lavoro annuali coerenti alle sfide e priorità di una strategia, adottata e pubblicata dall'Associazione AAL nell'ambito del Programma AAL. I programmi annuali individuano le forme di finanziamento e i temi degli inviti a presentare proposte progettuali.
60. Per la partecipazione al Programma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a diventare membro dell'Ambient Assisted Living IVZW, International non-for-profit Association di Bruxelles (AALA) e a sottoscrivere le quote annuali.
61. Per le finalità previste dal comma 57 è istituito il Fondo regionale per il finanziamento dei progetti nell'ambito del Programma AAL.
62. Per le finalità previste dal comma 57 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
63. Per le finalità previste dal comma 60 è destinata la spesa complessiva di 15.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
66. Al fine di diffondere e promuovere l'esperienza di partecipazione democratica dei bambini e degli adolescenti anche attraverso il ricordo della figura di Giulio Regeni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 15.000 euro al CRELP (Coordinamento regionale enti locali per la pace e i diritti umani) per l'organizzazione di una giornata di formazione e confronto sui temi della pace, dell'ambiente, della cittadinanza attiva, dell'istruzione e del rispetto, a cui parteciperanno tutti i Consigli Comunali dei ragazzi del Friuli Venezia Giulia.
67. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 66 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma dell'iniziativa e di un preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
68. Per le finalità previste dal comma 66 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
70. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 4ter della legge regionale 15/1987, come inserito dal comma 69, è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
71. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1 Nel B.U.R. dd. 1/2/2017, n. 5, è stato pubblicato l'avviso di rettifica con cui la lett. b), c. 69, dell'art. 2 è sostituita dalla seguente: "b) al comma 2 dell'articolo 58 le parole "e 69" sono sostituite dalle seguenti:",69 e 69 bis""; il c. 20, dell art. 8 è sostituito dal seguente: "20. Al comma 43 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole "straordinario di 15.000 euro" sono soppresse"; al c. 19 dell'art.12 le parole "all'articolo 5, comma 14, della presente legge" sono sostituite con "all'articolo 5, comma 25, della presente legge".
2 Comma 31 bis aggiunto da art. 8, comma 46, L. R. 31/2017
3 Parole aggiunte al comma 49 da art. 8, comma 47, L. R. 31/2017
4 Comma 33 abrogato da art. 14, comma 1, lettera i), L. R. 41/2017
5 Comma 37 abrogato da art. 56, comma 1, lettera iii), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
6 Comma 38 abrogato da art. 56, comma 1, lettera iii), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
7 Comma 59 sostituito da art. 92, comma 1, L. R. 9/2019
8 Comma 59 bis aggiunto da art. 92, comma 1, L. R. 9/2019
9 Comma 39 abrogato da art. 8, comma 19, L. R. 26/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 21, L.R. 22/2010, con effetto dall'1/1/2021.
10 Comma 35 abrogato da art. 21, comma 1, lettera e), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
11 Comma 36 abrogato da art. 21, comma 1, lettera e), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
12 Comma 47 abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 9/2023
13 Parole sostituite al comma 49 da art. 7, comma 58, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
14 Comma 50 sostituito da art. 7, comma 58, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
15 Comma 51 sostituito da art. 7, comma 58, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 9
 (Salute e politiche sociali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti finalizzati alle misure alternative alla detenzione per persone con problemi di dipendenza patologica gestiti dai servizi delle dipendenze delle Aziende per l'assistenza sanitaria regionali e delle Aziende sanitarie universitarie integrate di Trieste e di Udine. I finanziamenti sono ripartiti per il 30 per cento in quote uguali tra le Aziende e per il 70 per cento sulla base dell'utenza in carico ai servizi per le dipendenze negli istituti penitenziari.
2. Per le finalità di natura sanitaria di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 12.
3. Per le finalità di natura sociale di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 12.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 140.000 euro all'Azienda pubblica di servizi alla persona "Daniele Moro" di Morsano al Tagliamento per lavori urgenti di straordinaria manutenzione del corpo centrale.
5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 12.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 15.000 euro alla Casa famiglia per anziani non vedenti "Villa Masieri" di Tricesimo per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento.
8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 12.
11. Per le finalità previste dal comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 19/2010, come introdotto dal comma 10, lettera a), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 12.
12. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1 Comma 10 abrogato da art. 8, comma 28, lettera a), L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, c. 1 bis e dell'art. 6, c. 1, lett. b bis), L.R. 19/2010, con effetto dall'1/1/2020.
Art. 10
 (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
2. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 18/2015 e a integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive spettanti per il triennio 2017-2019 a favore degli enti locali sono quantificate:
a)
per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), come modificato e integrato dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda), dalla legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), dalla legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e dalla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), nonché dalle disposizioni del presente articolo;

4. Le risorse di cui al comma 2, lettera a), e al comma 3, lettera a), sono attribuite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 34/2015, come modificato dal presente articolo, e:
a) ai sensi di quanto disposto dai commi 50, lettere b) e c), 51, lettere b) e c), 65, 73, secondo periodo, 81, 83 e 88;
b) ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), come di seguito indicato:
1) 300.000 euro per le finalità previste dall'articolo 16, per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;
2) 490.000 euro per le finalità previste dall'articolo 56, commi 16, 17 e 18, per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;
3) 100.000 euro per le finalità previste dall'articolo 29, per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
5. Le risorse di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3, lettera b), sono attribuite:
a) ai sensi di quanto disposto dai commi 13, 20, 24, 28, 32, 44, 49, 61, 64, 65, 73, primo periodo, 78, 81, 83 e 88;
b) per 300.000 euro per le finalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 18/2016, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;
c) per 490.000 euro per le finalità previste dall'articolo 56, commi 16, 17 e 18, della legge regionale 18/2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;
d) per 100.000 euro per le finalità previste dall'articolo 29 della legge regionale 18/2016 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;
e) per 1 milione di euro per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali);
f) per 29.060.000 euro a favore del bilancio regionale per effetto del trasferimento di funzioni provinciali nell'anno 2016 in capo alla Regione;
10. In attuazione della previsione di cui all'articolo 38 della legge regionale 10/2016, come sostituito dall'articolo 40 della legge regionale 20/2016, l'importo del fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015, è rideterminato in 306.461.000 euro per l'anno 2017 e in 288.955.000 euro per l'anno 2018, fermi restando i criteri di riparto di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 34/2015.
11. La quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale quantificata in 234.888.361,17 euro per l'anno 2017 dall'articolo 7, comma 8, lettera b), della legge regionale 34/2015 è rideterminata in 191.229.361,17 euro, fermi restando i criteri di riparto previsti, tenuto conto degli importi relativi ai singoli Comuni di cui all'articolo 56 ter, comma 8, della legge regionale 26/2014, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 20/2016, nonché tenuto conto del maggior valore risultante, per ciascun Comune, tra il riparto, in base al criterio storico, del valore delle funzioni comunali quantificate ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 10/2016 e il valore stimato o comunicato dalle Unioni territoriali intercomunali delle funzioni comunali dalle stesse attivate negli anni 2016 e 2017.
14.
Il trasferimento di cui al comma 13 comprende anche la quota per gli oneri del comparto unico del personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite, in forza dell'articolo 41 ter della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), presso le Aziende per i servizi sanitari, nonché il personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), e i Comuni trasferiscono a detti soggetti quote adeguate di assegnazione.

15. Non beneficiano del riparto della quota di perequazione del fondo ordinario transitorio comunale per gli anni 2017-2019, totalmente o nella misura indicata dal regolamento regionale, i Comuni che non trasmettono nei modi e nei tempi previsti dalla Regione i dati in loro possesso necessari per la determinazione e la quantificazione della predetta quota.
16. Per la finalità prevista dal comma 13 è destinata la spesa complessiva di 288.955.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
17. A parziale modifica della disposizione di cui all'articolo 7, comma 17, della legge regionale 34/2015, nonché in attuazione dell'articolo 32, comma 4, e dell'articolo 35, commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 26/2014, nonché della previsione di cui all'articolo 38 della legge regionale 10/2016, come sostituito dall'articolo 40 della legge regionale 20/2016, l'importo del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali, di cui all'articolo 45, comma 4, della legge regionale 18/2015, è rideterminato in 64.215.600,83 euro per il 2017 e in 86.321.801,11 euro per il 2018.
18. Per l'anno 2017, il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 17 è assegnato:
a) per 6.756.000 euro a titolo di quota specifica, già prevista dall'articolo 7, comma 17, della legge regionale 34/2015, come rideterminata dalle leggi regionali 3/2016 e 10/2016 e ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita alle Unioni nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 7, comma 18, della legge regionale 34/2015;
b) per 8.012.000 euro a titolo di quota ordinaria per le funzioni comunali di cui all'articolo 26 della legge regionale 26/2014 e ripartita per ciascuna Unione in misura corrispondente alla somma dei valori delle funzioni, calcolata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 38 della legge regionale 10/2016, come sostituito dall'articolo 40 della legge regionale 20/2016;
c) per 35.647.000 euro a titolo di quota comunale per servizi sociali di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014, ripartita in base all'importo determinato per ciascuna Unione ai sensi dell'articolo 56 ter, comma 8, della legge regionale 26/2014, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 20/2016; a tal fine la quantificazione degli importi relativi ai singoli Comuni è data dal valore maggiore tra l'anno 2015 e le previsioni assestate del 2016;
22. In relazione alle funzioni provinciali trasferite alla Regione e a quelle trasferite ai Comuni ai sensi della legge regionale 26/2014, per l'esercizio in forma associata mediante le Unioni e da parte dei Comuni che non vi partecipano l'importo del fondo ordinario transitorio per le Province di cui all'articolo 47 della legge regionale 18/2015 è rideterminato in 9.702.622,11 euro per l'anno 2017 e in 5.689.234,24 euro per l'anno 2018.
27. Per la finalità prevista dal comma 24 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
28. Il fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014 e all'articolo 14, comma 8, della legge regionale 18/2015, ammonta a 3 milioni di euro per l'anno 2019, ed è assegnato d'ufficio e in unica soluzione entro il 30 aprile 2019.
29. Per la finalità prevista dal comma 28 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
34. La quota di cui al comma 33, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali.
35. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.
37. Il contributo di cui al comma 33, lettera a), è concesso entro il 31 maggio 2017. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
39. L'erogazione è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo 2018 degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.
40. Per la quota di cui al comma 33, lettera b), fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 32, comma 3, e all'articolo 4 della legge regionale 18/2015, continua a trovare applicazione quanto deliberato dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 14, commi da 17 a 20, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).
41. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'accesso e per il riparto e la gestione del fondo di cui al comma 33 in relazione alle risorse stanziate per gli anni 2018 e 2019.
42. Per la finalità prevista dal comma 32 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
43. L'importo del fondo accadimenti di natura straordinaria previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015, è rideterminato in 2.325.000 euro per l'anno 2017 e in 2.325.000 euro per l'anno 2018.
48. Per la finalità prevista dal comma 44 è destinata la spesa di 2.325.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
54. Le risorse di cui al comma 51 sono concesse ed erogate d'ufficio in unica soluzione entro il 31 agosto 2017. Entro trenta mesi dall'erogazione il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.
56. Per la finalità prevista dal comma 49 è destinata la spesa di 27.817.890,09 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
61. Nelle more dell'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in merito agli effetti finanziari della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016, è costituito un fondo straordinario per la regolazione dei rapporti finanziari IMU pari a complessivi 2.814.652,35 euro, di cui 314.652,35 euro per l'anno 2018 e 2.500.000 euro per l'anno 2019.
62. Per la finalità prevista dal comma 61 è destinata la spesa complessiva di 2.814.652,35 euro, suddivisa in ragione di 314.652,35 euro per l'anno 2018 e di 2.500.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
63. Il fondo straordinario per la regolazione dei rapporti in esito al trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione e ai Comuni costituiti in Unioni territoriali intercomunali, è rideterminato in 10.007.886,84 euro per l'anno 2017 e in 13.524.079,78 euro per l'anno 2018.
64. Al fine di accantonare le risorse necessarie al trasferimento delle funzioni delle Province, previsto nell'articolo 32 della legge regionale 26/2014, alla Regione e ai Comuni costituiti in Unione territoriale intercomunale con le modalità di cui al medesimo articolo 32, comma 4, è costituito per l'anno 2019 un fondo straordinario di 17.183.385,02 euro, destinato a finanziare le medesime funzioni in capo all'Amministrazione regionale e alle Unioni territoriali intercomunali.
66. Per le finalità previste dal comma 65, lettera a), è destinata la spesa di 1.878.210 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
67. Per le finalità previste dal comma 65, lettera b), è destinata la spesa di 1.040.063 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
68. Per le finalità previste dal comma 65, lettera c), è destinata la spesa di 1.040.063 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
69. Per le finalità previste dal comma 65, lettera d), è destinata la spesa di 2.813.932,68 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
70. Per le finalità previste dal comma 65, lettera e), è destinata la spesa di 1.085.470,50 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
71. Per le finalità previste dal comma 65, lettera f), è destinata la spesa di 45.600 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
72. Per la finalità prevista dal comma 64 è destinata per l'anno 2019 la spesa di 17.183.385,02 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
74. I fondi di cui ai commi 22 e 73 sono assegnati alle Province tenuto conto dei dati forniti dalle Province medesime in relazione alle attività ancora in essere all'1 gennaio 2017.
75. Per la finalità prevista dal comma 73 è destinata la spesa complessiva di 11.713.005,35 euro, suddivisa in ragione di 7.213.005,35 euro per l'anno 2017, di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2.500.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
77.
In relazione alla legge regionale 20/2016, al processo di soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e al subentro nella gestione delle funzioni dalle stesse esercitate da parte di altri soggetti, le Province, fino alla loro definitiva ed effettiva cessazione, possono operare lo svincolo dei trasferimenti regionali correnti e in conto capitale già attribuiti ai predetti enti, nonché delle quote corrispondenti ai crediti vantati dall'Amministrazione regionale in relazione alle funzioni provinciali già trasferite alla Regione e affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato, nella misura assentita dall'Amministrazione regionale. Le quote dell'avanzo di amministrazione così svincolate, unitamente alle altre quote dell'avanzo di amministrazione sono utilizzate al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente dei bilanci.

78. Per la realizzazione di interventi da parte degli enti locali della Regione in relazione al programma regionale in materia di sicurezza è destinata la quota complessiva di 6.492.985,77 euro per il triennio 2017-2019, suddivisa in ragione di 1.488.041,77 euro per l'anno 2017, di 2.502.472 euro per l'anno 2018 e di 2.502.472 euro per l'anno 2019.
79. Per la finalità prevista dal comma 78 è destinata la spesa complessiva di 6.492.985,77 euro, suddivisa in ragione di 1.488.041,77 euro per l'anno 2017, di 2.502.472 euro per l'anno 2018 e di 2.502.472 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 90.
82. Per le finalità previste dal comma 81 è destinata la spesa di 11.843.170,80 euro, suddivisa in ragione di 1.973.861,80 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
84. Per le finalità previste dal comma 83 è destinata la spesa di 740.000 euro, suddivisa in ragione di 148.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
85. Le risorse di cui al comma 83 sono attribuite per l'esercizio di funzioni proprie dei Comuni.
86. In sede di prima applicazione, in relazione all'articolo 1, comma 534, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), il gettito dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli incassato dalla Regione è destinato a favore della Regione stessa, delle Province, dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, in relazione al processo di subentro delle Province stesse.
87. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 86 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 10101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
89. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa complessiva di 225.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
90. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella J.
Note:
1 Lettera d) del comma 65 abrogata da art. 7, comma 3, L. R. 9/2017
2 Lettera e) del comma 65 abrogata da art. 7, comma 3, L. R. 9/2017
3 Integrata la disciplina del comma 18 da art. 7, comma 4, L. R. 9/2017
4 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 18 da art. 8, comma 2, L. R. 9/2017
5 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 18 da art. 10, comma 2, L. R. 9/2017
6 Parole sostituite al comma 11 da art. 11, comma 1, L. R. 9/2017
7 Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 65, stabilita da art. 16, comma 1, L. R. 14/2017
8 Vedi la disciplina transitoria della lettera c) del comma 65, stabilita da art. 16, comma 1, L. R. 14/2017
9 Parole aggiunte al comma 11 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 31/2017
10 Parole sostituite alla lettera a) del comma 33 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 31/2017
11 Parole sostituite alla lettera b) del comma 33 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 31/2017
12 Parole soppresse al comma 38 da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 31/2017
13 Integrata la disciplina del comma 18 da art. 10, comma 9, L. R. 31/2017
14 Comma 57 abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 31/2017
15 Comma 58 abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 31/2017
16 Comma 59 abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 31/2017
17 Comma 60 abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 31/2017
18 Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 1, L. R. 31/2017
19 Parole aggiunte al comma 77 da art. 10, comma 8, L. R. 37/2017
20 Parole sostituite al comma 77 da art. 10, comma 8, L. R. 37/2017
21 Comma 88 bis aggiunto da art. 9, comma 28, L. R. 44/2017
22 Vedi la disciplina transitoria del comma 47, stabilita da art. 10, comma 43, L. R. 45/2017
23 Comma 44 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
24 Comma 45 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
25 Comma 46 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
26 Comma 47 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
27 Comma 6 abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 32 e 35, L.R. 26/2014, dall'1/7/2020, data dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 della medesima L.R. 21/2019.
Art. 11
 (Funzionamento della Regione)
1.
La gestione fuori bilancio del fondo sociale a favore dei dipendenti regionali di cui all'articolo 152 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), è soppressa.

3. Il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori in carica alla data del 31 dicembre 2016 continuano a operare esclusivamente per gli adempimenti di chiusura della gestione fuori bilancio e sino, e non oltre, alla loro completa attuazione.
4. Alla legge regionale 53/1981 sono apportate le seguenti modifiche:
5.
In relazione al comma 1 gli articoli 154, 156, 157 e 158, della legge regionale 53/1981, sono abrogati. Sono altresì abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 15 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 (Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia);
b) l'articolo 47 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale);
c) l'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale);
6. Con riferimento all'anno 2017 le domande per la concessione delle prestazioni di cui all'articolo 153, comma 1, della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 4, lettera b), possono essere presentate solo successivamente alla data di adozione, da parte del Comitato di gestione, della disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo 153 della legge regionale 35/1981 secondo i requisiti, i criteri e le modalità ivi previsti. Alle domande presentate nel corso dell'anno 2016 e non ancora liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle domande presentate entro il 31 gennaio 2017, relative a spese dell'ultimo bimestre dell'anno 2016, si applica, relativamente ai requisiti, ai criteri e alle modalità di concessione delle prestazioni, la disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2016.
7. Per le finalità previste dall'articolo 153, comma 1, lettera a), della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 3.180.000 euro, suddivisa in ragione di 1.100.000 euro per l'anno 2017 e di 1.040.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui all'articolo 12, comma 21.
8. Per le finalità previste dall'articolo 153, comma 1, lettera b), della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 1.330.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per l'anno 2017 e di 440.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui all'articolo 12, comma 21.
9. Per le finalità previste dall'articolo 153, comma 1, lettera c), della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 1.740.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per l'anno 2017 e di 570.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui all'articolo 12, comma 21.
10. Per le finalità previste dall'articolo 153, comma 1, lettera d), della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 2.190.000 euro, suddivisa in ragione di 750.000 euro per l'anno 2017 e di 720.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui all'articolo 12, comma 21.
11. Ai fini della liquidazione degli incentivi di cui all'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica del lavori pubblici), per gli incarichi concernenti la realizzazione di opere pubbliche e gli atti di pianificazione, comunque denominati, affidati ai dipendenti regionali dall'1 gennaio al 31 dicembre 2014, gli stessi sono ripartiti secondo la disciplina del decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2005, n. 9 (Regolamento per la disciplina degli incentivi per la progettazione e realizzazione di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14), nella misura delle aliquote previste dalla legge pro tempore vigente. Per le liquidazioni già commutate in entrata, la Direzione generale provvede alle riduzioni di legge, alla quantificazione degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e al pagamento a favore del personale degli importi dovuti. Gli importi impegnati e non erogati ai sensi del presente comma costituiscono economie.
Note:
1 Parole sostituite al comma 12 da art. 7, comma 2, L. R. 3/2018
2 Comma 12 abrogato da art. 6, comma 13, L. R. 12/2018
Art. 12
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con altre Amministrazioni pubbliche, statali e locali, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sui beni del demanio marittimo.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2017, 15.000 euro per l'anno 2018 e 15.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21.
3. Al fine di dare attuazione al Protocollo d'intesa sottoscritto il 14 gennaio 2016 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere tutti gli atti necessari alla costituzione di una nuova società, interamente partecipata e controllata da amministrazioni territoriali e locali e/o da altri soggetti partecipati integralmente dallo Stato direttamente o indirettamente, nonché a partecipare alle spese per la sua costituzione nei limiti della partecipazione al capitale sociale della società, anche attraverso l'utilizzo delle partecipazioni detenute in Società per Azioni Autovie Venete (SAAV) Spa da proprie società controllate.
4. Per le finalità previste dal comma 3, relativamente alle spese di sottoscrizione delle quote del capitale sociale della costituenda società, è destinata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21.
6. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 2 quater, della legge regionale 3/1996, come aggiunto dal comma 5, è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21.
8. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 15, della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 7, lettere c, d) ed e), è destinata la spesa di 38.500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21.
10. L'Amministrazione regionale individua i provvedimenti di concessione delle anticipazioni di cui articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009, cui riferire la remissione e determina, per ciascun Fondo beneficiario, il debito residuo da rimborsare.
12. La disposizione di cui al comma 9 ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2017.
13. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, lettera b), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), la Regione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, subentra nel contratti di mutuo in quelli aventi a oggetto strumenti finanziari derivati e in quelli relativi all'emissione di prestiti obbligazionari delle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste relativi a funzioni trasferite a enti diversi dalla Regione stessa e a immobili istituzionali delle predette Province.
14. In riferimento alle suddette province il commissario liquidatore provvede a individuare e comunicare all'Amministrazione regionale i contratti di mutuo, quelli aventi a oggetto strumenti finanziari derivati e quelli relativi all'emissione di prestiti obbligazionari distinguendo quelli riguardanti le funzioni trasferite alla Regione e agli altri enti, nonché quelli riferiti agli immobili costituenti sedi istituzionali delle Province stesse. Successivamente la Giunta con propria deliberazione, preso atto dei contratti indicati dal commissario, dispone il subentro della Regione nella titolarità del rapporti.
15. Concluse le procedure di subentro di cui al comma 14 l'onere del pagamento dei mutui degli strumenti finanziari derivati e dei prestiti obbligazionari contratti precedentemente dalle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste è posto a carico del bilancio regionale.
20. All'attuazione del comma 19, lettere a) e b), provvede, con proprio decreto, il Ragioniere generale della Regione che dispone altresì, laddove necessario, la revoca dei decreti di liquidazione e dei ruoli di spesa fissa adottati a valere sugli impegni oggetto di riclassificazione.
21. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella K.
Note:
1 Nel B.U.R. dd. 1/2/2017, n. 5, è stato pubblicato l'avviso di rettifica con cui la lett. b), c. 69, dell'art. 2 è sostituita dalla seguente: "b) al comma 2 dell'articolo 58 le parole "e 69" sono sostituite dalle seguenti:",69 e 69 bis""; il c. 20, dell art. 8 è sostituito dal seguente: "20. Al comma 43 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole "straordinario di 15.000 euro" sono soppresse"; al c. 19 dell'art.12 le parole "all'articolo 5, comma 14, della presente legge" sono sostituite con "all'articolo 5, comma 25, della presente legge".
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 5/2017
3 Comma 4 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 5/2017
4 Comma 4 quater aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 5/2017
5 Parole soppresse al comma 4 bis da art. 11, comma 23, L. R. 31/2017
6 Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 13/2022
7 Parole sostituite al comma 4 ter da art. 12, comma 15, lettera b), L. R. 13/2022
8 Parole aggiunte al comma 4 ter da art. 12, comma 15, lettera b), L. R. 13/2022
Art. 13
 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla Tabella N allegata alla presente legge.
2. Si intendono in ogni caso riconosciuti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73 decreto legislativo 118/2011 i debiti di cui alla Tabella O allegata alla presente legge, per gli importi ivi indicati.
3. Per gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 è destinata la spesa di 3.333.054,07 euro per l'anno 2017 suddivisi nelle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 come di seguito indicato e di 45.823,25 euro per ognuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulla corrispondente Missione, Programma e Titolo dei bilanci per gli anni futuri:
a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 2.262,32 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella K di cui all'articolo 12;
b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 86.684,61 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella K di cui all'articolo 12;
c) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 45.823,25 euro in riferimento all'esercizio 2024 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella K di cui all'articolo 12;
d) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 45.823,25 euro in riferimento all'esercizio 2025 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella K di cui all'articolo 12;
e) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 3.098,06 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella K di cui all'articolo 12;
f) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 643,70 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella K di cui all'articolo 12;
g) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 184.411,25 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella K di cui all'articolo 12;
h) Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 38.027,40 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella G di cui all'articolo 7;
i) Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 2.700.000 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere per 1.500.000 euro sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella E di cui all'articolo 5 e per 1.200.000 euro sullo stanziamento all'uopo previsto sui medesimi Missione-Programma-Titolo. j) Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 404 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella D di cui all'articolo 4;
k) Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 406,87 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella C di cui all'articolo 3;
l) Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 329,91 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella C di cui all'articolo 3;
m) Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 427 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella C di cui all'articolo 3;
n) Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 4.880 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella F di cui all'articolo 6;
o) Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 117.120 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella I di cui all'articolo 9;
p) Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (spese correnti) per 3.502 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella I di cui all'articolo 9;
q) Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 170.000 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella B di cui all'articolo 2;
r) Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 9.826,68 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella B di cui all'articolo 2;
s) Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 1.445 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella H di cui all'articolo 8;
t) Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 3.536 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella C di cui all'articolo 3;
u) Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 6.047,27 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella C di cui all'articolo 3.