Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

CAPO I

STABILIMENTI BALNEARI

Art. 48

(Definizione)

1. Sono stabilimenti balneari le strutture turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione, poste sulla riva del mare, di fiumi o di laghi, attrezzate prevalentemente per la balneazione.

2. Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per cure elioterapiche e termali, nonché di impianti e attrezzature sportive e di ricreazione.

3. Tutti gli stabilimenti balneari del Friuli Venezia Giulia garantiscono il servizio wi-fi gratuito.

Art. 49

(Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di stabilimento balneare)

(1)

1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di concessioni demaniali marittime, l'esercizio di uno stabilimento balneare per finalità turistico - ricreative è soggetto a SCIA ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla legge 241/1990.

2. La SCIA è inoltrata allo SUAP competente con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010, in conformità alla legge regionale 3/2001 e al decreto legislativo 59/2010.

3. La SCIA è redatta sul modello reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale 3/2001, corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e indicante la documentazione da allegare.

4. La SCIA, in particolare, indica:

a) la denominazione o la ragione sociale dello stabilimento balneare;

b) la sede legale e la sede operativa;

c) le generalità del titolare e l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;

d) il possesso dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dall'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 59/2010.

5. Alla SCIA sono allegati in particolare:

a) una relazione tecnica-descrittiva delle caratteristiche dello stabilimento balneare;

b) la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata sull'apposito modulo approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo e fornita dal SUAP competente, ai fini della classificazione dello stabilimento balneare e contenente l'indicazione dei punteggi minimi di cui all'allegato <<J>> facente parte integrante della presente legge.

6. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio di stabilimenti balneari le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.

7. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

8. Gli stabilimenti balneari già classificati alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro classificazione; qualora intervenga una variazione dei requisiti comportante una diversa classificazione trova applicazione l'allegato di cui al comma 5, lettera b).

9. L'allegato di cui al comma 5, lettera b), è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo.

Note:

Nel B.U.R. dd. 25/1/2017, n. 4, è stato pubblicato l'avviso di rettifica con cui all'art. 21, c. 4, le parole "negli allegati da "A" a "L"", sono sostituite dalle "negli allegati da "A" a "I""; all'art. 49, c. 5, lett. b), le parole "di cui all'allegato "M"", sono sostituite dalle "di cui all'allegato "J""; all'allegato "M" della legge, la denominazione "Allegato M" è sostituita da "Allegato J".

Art. 50

(Denominazione, segno distintivo, pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti)

1. I titolari o i gestori dello stabilimento balneare hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento, la sua classificazione, i prezzi praticati nell'anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. È fatto obbligo al noleggiatore di imbarcazioni e natanti in genere di esporre in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.

2. Con regolamento regionale sono disciplinate le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare.

Art. 51

(Subingresso negli stabilimenti balneari)

1. In caso di trasferimento in gestione o in proprietà di uno stabilimento balneare, per atto tra vivi o a causa di morte, si applicano l'articolo 43 della presente legge e l'articolo 46 dell'allegato al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione).

Art. 52

(Sanzioni amministrative)

1. L'esercizio di uno stabilimento balneare in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta.

3. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche dello stabilimento balneare, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.500 euro.

4. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.

5. Il Comune dispone la sospensione dell'attività di stabilimento balneare per un periodo da tre a centottanta giorni nei seguenti casi:

a) qualora l'attività esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA;

b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività;

c) in caso di recidiva ai sensi del comma 4.

6. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti:

a) che l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;

b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.

7. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.

8. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti nel rispetto della legge regionale 1/1984.

9. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.

Art. 53

(Servizi di natura termale per lo sviluppo del settore turistico)

1. In coerenza con gli obiettivi di sviluppo delle politiche regionali nel settore turistico e per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione dirette allo sviluppo e alla coesione sociale, atteso l'interesse generale rivestito anche in termini sanitari per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dai servizi di natura termale dei territori, PromoTurismoFVG è autorizzato ad assumere, direttamente o indirettamente, iniziative di gestione di stabilimenti termali, anche attraverso la creazione o partecipazione a società con oggetto sociale finalizzato a tali attività.