Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

CAPO V

AFFITTACAMERE

Art. 28

(Esercizi di affittacamere)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile che forniscono servizio di alloggio comprendente:

a) la pulizia quotidiana dei locali;

b) la fornitura e il cambio di biancheria a ogni cambio di cliente e, comunque, una volta alla settimana;

c) la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento.

2. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali, igienico sanitari ed edilizi previsti dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione.

3. I locali destinati all'attività di affittacamere devono possedere:

a) un servizio igienico-sanitario completo di wc, lavabo, vasca da bagno o doccia ogni sei persone, comprese quelle appartenenti al nucleo familiare e alle conviventi se alloggiano nella medesima struttura;

b) un arredamento minimo per la camera da letto costituito da letto, sedia, sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.