Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

CAPO I

STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

Art. 21

(Strutture ricettive turistiche)

(1)

1. Le strutture ricettive turistiche disciplinate dalla presente legge si suddividono in:

a) strutture ricettive alberghiere;

a bis) condhotel;

b) bed and breakfast;

c) unità abitative ammobiliate a uso turistico;

d) affittacamere;

e) strutture ricettive all'aria aperta;

f) strutture ricettive a carattere sociale;

g) rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi.

(2)

2. Le strutture ricettive disciplinate dal presente titolo devono essere conformi alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico -sanitarie e alle norme per la sicurezza degli impianti previste dalle relative normative.

3. L'esercizio di attività riconducibili a quella ricettiva è in ogni caso soggetta alle prescrizioni di cui al comma 2 e alle disposizioni nazionali e regionali in materia di regimi amministrativi a esse applicabili.

4. I requisiti per la classificazione delle strutture ricettive turistiche di cui al comma 1 sono indicati negli allegati da <<A>> a <<I>> alla presente legge, di cui costituiscono parte integrante.

5. Le strutture ricettive turistiche già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro classificazione; qualora intervenga una variazione dei requisiti comportante una diversa classificazione trovano applicazione gli allegati di cui al comma 4, a eccezione delle strutture ricettive già classificate prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2009, n. 0173/Pres. (Legge regionale 2/2002, articolo 178. Modifica della lettera A1 dell'allegato A alla legge regionale 2/2002, recente disciplina organica del turismo), per le quali è ammessa deroga, per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai requisiti strutturali e dimensionali di cui agli allegati medesimi.

(3)(4)

6. Gli allegati di cui al comma 4 sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo.

Note:

Nel B.U.R. dd. 25/1/2017, n. 4, è stato pubblicato l'avviso di rettifica con cui all'art. 21, c. 4, le parole "negli allegati da "A" a "L"", sono sostituite dalle "negli allegati da "A" a "I""; all'art. 49, c. 5, lett. b), le parole "di cui all'allegato "M"", sono sostituite dalle "di cui all'allegato "J""; all'allegato "M" della legge, la denominazione "Allegato M" è sostituita da "Allegato J".

Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 20, comma 1, L. R. 6/2019

Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 6, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 3, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.