Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
Art. 51
(Subingresso negli stabilimenti balneari)
1. In caso di trasferimento in gestione o in proprietà di uno stabilimento balneare, per atto tra vivi o a causa di morte, si applicano l'articolo 43 della presente legge e l'articolo 46 dell'allegato al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione).