Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Art. 33

(Rifugi alpini ed escursionistici)

(2)

1. Sono rifugi alpini le strutture custodite, idonee a offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota ed eventualmente utilizzate quali base logistica per operazioni di soccorso alpino, irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante impianti di risalita in servizio pubblico, a eccezione degli impianti scioviari.

(1)

2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti in luoghi adatti ad ascensioni ed escursioni, seppur non ubicati in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico.

3. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici dispongono di:

a) locali riservati all'alloggiamento del gestore;

b) un servizio di cucina o attrezzatura idonea alla preparazione dei pasti;

c) uno spazio per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande;

d) spazi destinati al pernottamento;

e) servizi igienico - sanitari essenziali e proporzionati alla capacità ricettiva;

f) un impianto per la chiarificazione e smaltimento delle acque reflue, in quanto realizzabile;

g) attrezzature per il pronto soccorso;

h) un posto telefonico o apparecchiature di radio telefono;

i) un numero adeguato di estintori;

J) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

k) idonei dispositivi e mezzi antincendio in conformità alla normativa vigente.

4. I rifugi alpini, inoltre, dispongono di:

a) una piazzola per l'atterraggio di elicotteri, ove tecnicamente realizzabile;

b) una lampada esterna accesa dall'alba al tramonto nei periodi di apertura;

c) un locale per il ricovero di fortuna, sempre aperto e accessibile all'esterno.

5. I rifugi escursionistici, inoltre, dispongono di:

a) una superficie non inferiore a otto metri quadrati per le camere a un letto destinate agli ospiti, con un incremento di tre metri quadrati per ogni letto base in più; è consentito sovrapporre a ogni letto base un altro letto; ai fini del calcolo delle superfici, la frazione superiore a 0,50 metri quadrati è arrotondata all'unità;

b) una stanza da bagno completa a uso comune ogni dieci ospiti e, comunque, una per piano, qualora non tutte le camere siano dotate di proprio bagno - doccia;

c) un servizio igienico a uso comune nei locali destinati alla sosta o ristoro.

6. Per le strutture esistenti già classificate, anche non in esercizio, i Comuni possono concedere deroghe alle lettere a) e d) del comma 3.

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 36, L. R. 31/2017

Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 4, L. R. 36/2017