Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Art. 31

(Campeggi mobili)

1. Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i campeggi mobili, costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni non prorogabili, da enti e associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali.

2. L'apertura di campeggi mobili è soggetta a SCIA nel rispetto delle norme esistenti a tutela dell'ambiente e di quelle riguardanti la pubblica sicurezza.