Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Art. 27

(Classificazione)

1. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico si classificano in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell'allegato <<I>> facente parte integrante della presente legge.

2. Ai fini della verifica della sussistenza dei punteggi minimi indicati nell'allegato <<I>> il Comune competente a ricevere la SCIA può richiedere la collaborazione del CATT FVG, di cui all'articolo 84 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>).