Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Art. 106

(Norme transitorie)

1. Gli articoli 111, 161, 166 e 167 della legge regionale 2/2002 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi.

2. L'articolo 6, commi 82, 83, 84, 84 bis, 85, 85 bis e 88 della legge regionale 12/2006 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi.

3. Le domande presentate entro il 30 novembre 2016 ai sensi dell'articolo 6, comma 83, della legge regionale 12/2006 si intendono presentate sui bandi di cui all'articolo 62, comma 3, da emanarsi in sede di prima applicazione entro il 31 marzo 2017.

4. I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 82 bis e 109 della legge regionale 2/2002 provvedono a ultimare e a rendicontare i progetti oggetto di contributo entro i termini previsti.

5. Il comma 3 dell'articolo 48 ha efficacia dall'1 maggio 2018.

5 bis. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 58, comma 2, riferiti agli articoli 59 e 64, continuano ad applicarsi i regolamenti di attuazione degli articoli 54 e 156 della legge regionale 2/2002.

(1)

5 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge regionale 4/2016 continuano a trovare applicazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

(2)

6. Le modifiche di cui all'articolo 86 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 64.

(3)

7. Gli articoli da 95 a 104 hanno efficacia dall'1 gennaio 2017.

7 bis. L'articolo 90 ha efficacia dall'1 gennaio 2018.

(4)

Note:

Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 24/2016

Comma 5 ter aggiunto da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 24/2016

Comma 6 sostituito da art. 1, comma 23, L. R. 6/2017

Comma 7 bis aggiunto da art. 1, comma 24, L. R. 6/2017