Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
CAPO IV
 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLO SCI DI FONDO
Art. 68
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 65 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per il tramite di PromoTurismoFVG, per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo.
2. I contributi vengono concessi con riferimento all'attività di gestione e manutenzione svolta, compresi gli interventi relativi alla battitura delle piste con appositi mezzi battipista, le attività svolte in adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, la gestione e manutenzione degli impianti di innevamento artificiale, i lavori annuali di sfalcio e sramatura, l'ordinaria manutenzione dei manufatti e tutti i costi necessari per l'efficiente gestione delle piste nel rispetto dei criteri di sicurezza.
6. Con riferimento alle piste il cui utilizzo è subordinato al pagamento di una tariffa riscossa dal gestore, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è limitata all'ammontare di costi che eccedono i ricavi.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 6, L. R. 31/2017
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 6, L. R. 37/2017
3 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 3, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 4 e 5 della L.R. 12/2018.
Art. 69
 (Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo)
2. I contributi per l'acquisto dei mezzi di soccorso di cui al comma 1, lettera a), possono essere concessi a favore delle scuole di sci anche nell'ipotesi in cui non si occupino della gestione della pista, purché garantiscano il proprio intervento nelle operazioni straordinarie di soccorso.
5. Con il medesimo regolamento di cui al comma 4 è determinata, altresì, la quota dei finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 7, L. R. 31/2017
2 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 3, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 4 e 5 della L.R. 12/2018.