Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
CAPO II
 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE TURISTICHE
Art. 59
 (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche)
3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 14/2017
2 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 2, comma 43, L. R. 37/2017
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 44, L. R. 37/2017
4 Comma 4 ter aggiunto da art. 20, comma 9, L. R. 6/2019
5 Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 16/2021