Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
CAPO XII
 VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE
Art. 43
 (Subingresso nelle strutture ricettive turistiche)
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle strutture ricettive turistiche è soggetto a SCIA e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
2. La SCIA è presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data di trasferimento dell'azienda o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, salvo proroga per un periodo non superiore a sei mesi per gravi e comprovati motivi; in caso di mancata presentazione della SCIA nei termini previsti si applica l'articolo 47.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è necessario che il dante causa sia titolare dell'attività o suo erede o donatario e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.
4. Il subentrante per causa di morte ha, comunque, la facoltà di continuare provvisoriamente per sei mesi, non prorogabili, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.
5. Nei casi di trasferimento della gestione di una struttura ricettiva turistica, la SCIA è valida fino alla data contrattuale in cui termina la gestione; alla cessazione della gestione il cedente presenta, ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, la SCIA entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla data di cessazione della gestione stessa.