Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
Art. 86
1.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005 le parole <<di cui all'articolo 54 della legge regionale 2/2002>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 64 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)>>.

Note:
1 Il presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dall'art. 58, c. 2, L.R. 21/2016, come disposto dall'art. 106, c. 6, della medesima legge regionale.
2 Il presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art. 58, c. 2, L.R. 21/2016, come disposto dall'art. 106, c. 6, della medesima legge regionale, modificato ad opera dell'art. 1, c. 23, L.R. 6/2017.