Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
Art. 86
1.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005 le parole << di cui all' articolo 54 della legge regionale 2/2002 >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all' articolo 64 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) >>.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dall'art. 58, c. 2, L.R. 21/2016, come disposto dall'art. 106, c. 6, della medesima legge regionale.
2Il presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art. 58, c. 2, L.R. 21/2016, come disposto dall'art. 106, c. 6, della medesima legge regionale, modificato ad opera dell'art. 1, c. 23, L.R. 6/2017.