1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di enti pubblici per:
a) la realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti e opere e strutture complementari all'attività turistica;
b) la realizzazione e l'ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;
c) l'ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei Comuni contigui ai poli turistici invernali della regione ovvero a essi funzionali;
d) la ristrutturazione e l'ampliamento di centri di turismo congressuale.