Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
Art. 37
 (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di struttura ricettiva turistica)
5. Ai fini della classificazione alla SCIA è allegata una scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su appositi moduli approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo e forniti dal Comune territorialmente competente.
6. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA.
7. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio di struttura ricettiva turistica le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera e) del comma 4 da art. 20, comma 8, L. R. 6/2019
2 Lettera b) del comma 4 abrogata da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
3 Lettera i) del comma 4 abrogata da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019