1.
Ferme restando le definizioni previste per ciascuna tipologia di struttura ricettiva disciplinata dalle presente legge e i corrispondenti requisiti qualitativi ai fini della classificazione, una struttura ricettiva turistica può assumere la denominazione di residenza d'epoca qualora sia ubicata in edifici di particolare pregio storico-architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
).