Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 3, L. R. 6/2019 . Per le strutture di cui al presente articolo, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2019, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, c. 1, lettere c) e o) della L.R. 19/2009, come modificate dall'art. 6, c. 2 della medesima L.R. 6/2019.
2 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025