Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
Art. 20
 (Sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni)
3. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.
5. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 19 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.