Art. 20
(Sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni)
1.
Il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:
a) qualora l'attività esercitata non sia di agenzia di viaggio e turismo come dichiarato nella SCIA;
b) qualora in caso di cessazione o sostituzione del direttore tecnico il titolare non abbia provveduto alla segnalazione di cui all'articolo 17, comma 6, entro sessanta giorni dall'avvenuta cessazione o sostituzione;
c) in ogni caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di cui all'articolo 17, commi 4 e 5;
d) in caso di recidiva ai sensi dell'articolo 19, comma 8.
2.
Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo qualora accerti:
a) che l'attività di agenzia di viaggio e turismo è esercitata in mancanza di SCIA;
b) la mancanza o il venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
c) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.
3. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.
4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della
legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
5. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 19 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.