Art. 16
(Aperture e chiusure temporanee e assenza del direttore tecnico)
4. La presenza fisica del direttore tecnico presso la sede centrale dell'agenzia e delle sue filiali non è indispensabile se sono disponibili strumenti di comunicazione che consentono al direttore stesso di svolgere compiutamente la sua attività ricevendo tutte le informazioni necessarie e fornendo le direttive utili a garantire l'operatività.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
2 Comma 2 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
3 Comma 3 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019