Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
Art. 11
1 ter. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) le risorse di cui al comma 1, in via anticipata nella misura massima del 90 per cento senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
2. Con regolamento regionale da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 16, lettera a), L. R. 24/2016
2 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 14/2017
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 2, L. R. 14/2017
5 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.