Art. 106
(Norme transitorie)
1. Gli articoli 111, 161, 166 e 167 della
legge regionale 2/2002 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi.
2. L'articolo 6, commi 82, 83, 84, 84 bis, 85, 85 bis e 88 della
legge regionale 12/2006 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi.
4. I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 82 bis e 109 della
legge regionale 2/2002 provvedono a ultimare e a rendicontare i progetti oggetto di contributo entro i termini previsti.
5. Il comma 3 dell'articolo 48 ha efficacia dall'1 maggio 2018.
5 bis. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 58, comma 2, riferiti agli articoli 59 e 64, continuano ad applicarsi i regolamenti di attuazione degli articoli 54 e 156 della
legge regionale 2/2002.
6. Le modifiche di cui all'articolo 86 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 64.
7. Gli articoli da 95 a 104 hanno efficacia dall'1 gennaio 2017.
7 bis. L'articolo 90 ha efficacia dall'1 gennaio 2018.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 24/2016
2 Comma 5 ter aggiunto da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 24/2016
3 Comma 6 sostituito da art. 1, comma 23, L. R. 6/2017
4 Comma 7 bis aggiunto da art. 1, comma 24, L. R. 6/2017