Art. 69 bis
(Contributi per la promozione delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta)
1. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di tali pratiche sportive.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", a soggetti e per attività diversi da quelli previsti a favore del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli Venezia Giulia, nonché da quelli già previsti dalle leggi regionali di settore per le medesime spese.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 69, lettera a), L. R. 25/2016
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 3/2024