Art. 65
(Contributi per lo sviluppo e la diffusione dello sci di fondo)
1. La Regione, al fine di incentivare l'afflusso turistico nelle zone montane, promuove lo sviluppo e la diffusione dello sci di fondo attraverso la concessione di contributi, per il potenziamento delle strutture e degli impianti preposti, nonché per la valorizzazione e il ripristino dei luoghi in cui la disciplina viene praticata.