Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.

Art. 9 quater

(Ufficio stralcio per la conclusione delle operazioni di liquidazione delle Province)

(1)(2)

1. In relazione alla soppressione delle Province, a decorrere dal mese di settembre 2017 è costituito l'Ufficio stralcio per la gestione, dei rapporti giuridici e dei procedimenti facenti capo alle soppresse Province non trasferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 5. L'Ufficio stralcio opera attribuendo i rapporti giuridici e i procedimenti alle strutture regionali o agli enti competenti per materia, ovvero curando direttamente le procedure per i rapporti giuridici che attengono alla sfera giuridica dell'ente Provincia nel suo complesso.

(4)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la gestione, dei rapporti giuridici e dei procedimenti relativi alle Province di cui all'articolo 2, comma 3, non trasferiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l).

(3)(5)

Note:

Articolo aggiunto da art. 10, comma 21, L. R. 31/2017

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 37/2017

Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 49, L. R. 44/2017

Parole soppresse al comma 1 da art. 67, comma 2, lettera a), L. R. 6/2019

Parole soppresse al comma 2 da art. 67, comma 2, lettera b), L. R. 6/2019