Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.
CAPO VIII
 NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 52
 (Norme finanziarie e contabili)
1. Con la legge di stabilità regionale 2017 sono adeguati gli stanziamenti previsti dall'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), per il biennio 2017-2018, tenuto altresì conto delle procedure di subentro nelle funzioni provinciali in corso all'entrata in vigore della presente legge.
2. Per l'anno 2017, la quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 6/2006 è determinata in 8.700.000 euro ed è destinata alla promozione e alla realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale per gli interventi di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2016, n. 152/Pres. (Regolamento per la determinazione per l'anno 2016 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6"Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"), articolo 3, comma 1, lettera a), nella misura di 1.000.000 euro, e lettera b), nella misura di 7.700.000 euro, specificatamente riservati alla presa in carico per l'area di intervento "Povertà ed esclusione sociale". Le risorse sono ripartite tra le Unioni territoriali intercomunali con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento medesimo. Per la quantificazione delle domande di Misura attiva di sostegno al reddito ivi prevista, si fa riferimento al numero di domande presentate alla data del 31 agosto 2016.
2 bis. In sede di ripartizione fra le Unioni territoriali intercomunali delle risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39 della legge regionale 6/2006, l'Unione del Gemonese e l'Unione del Canal del Ferro-Val Canale sono considerate ambito territoriale unico. La misura dell'assegnazione singolarmente spettante alle due Unioni è determinata ripartendo l'importo complessivo ottenuto in misura proporzionale alla popolazione residente nel rispettivo territorio.
3. Alla spesa di cui al comma 2, per l'anno 2017, si provvede a valere sullo stanziamento già previsto con riferimento alla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
4. Il limite di impegno quindicennale autorizzato dall'articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), a favore delle Province per l'importo di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2021 è revocato per pari importo a decorrere dal 2017.
5. Il limite di impegno quindicennale autorizzato dall'articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), a favore delle Province per l'importo di 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2022 è ridotto per la quota complessiva di 2.701.320,30 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022.
6. Le somme assegnate alle Province a titolo di fondo straordinario ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono comprensive dei trasferimenti statali compensativi derivanti dall'imposta provinciale di trascrizione.
7. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015, non rilevano, per la quota non a carico dell'ente locale, le spese per la promozione di attività socialmente utili di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), per lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 30, comma 2 bis, della legge regionale 18/2005, e per cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), stante la finalità sociale degli interventi che trovano copertura in specifici finanziamenti regionali, con spese a carico del bilancio della Regione, già rientranti nei tetti di spesa validi ai fini delle norme di coordinamento della finanza pubblica applicabili alla Regione medesima.
8. Al fine di garantire l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni esercitate dalle Unioni territoriali intercomunali all'1 gennaio 2017, le medesime Unioni sono autorizzate a utilizzare le giacenze di cassa che risultano nelle proprie disponibilità all'1 gennaio 2017, per l'intero importo occorrente per il perseguimento delle finalità previste dal presente comma, sino all'incasso delle somme dovute dalle Direzioni regionali competenti.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 8, L. R. 24/2016
2 Comma 9 abrogato da art. 19, comma 3, L. R. 9/2017