Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.
CAPO VII
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 42
 (Norme transitorie per il trasferimento delle funzioni provinciali)
2. I regolamenti provinciali vigenti al momento del trasferimento delle funzioni provinciali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, sino all'entrata in vigore delle corrispondenti norme regolamentari approvate dalle amministrazioni subentranti.
3. Nelle more dell'approvazione del Piano di subentro di cui all'articolo 7, a far data dall'1 gennaio 2017, e fino all'effettivo trasferimento delle risorse necessarie, le Unioni territoriali intercomunali possono avvalersi, per l'esercizio delle funzioni di cui al Capo II, dei beni mobili e immobili nonché delle risorse umane e strumentali già destinati ai procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni a esse trasferite, secondo le modalità concordate con il Commissario.
4. Nelle more dell'approvazione del Piano di liquidazione di cui all'articolo 8, il Commissario cura l'amministrazione dei beni, delle risorse e dei rapporti giuridici residui fino al loro effettivo trasferimento alla Regione e ai Comuni.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 10, comma 24, lettera a), L. R. 31/2017
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 24, lettera b), L. R. 31/2017
3 Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 10, comma 77, L. R. 20/2018
4 Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 10, comma 16, L. R. 25/2018
Art. 42 bis
1. Le Province continuano a esercitare le funzioni di cui al punto 5 dell'allegato C della legge regionale 26/2014 e di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, richiamato al punto 7 della lettera c) dell'allegato C della medesima legge regionale 26/2014, fino al loro trasferimento ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della medesima legge regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 9, L. R. 25/2016
Art. 43
 (Gestione e conduzione transitoria degli immobili connessi alla funzione di edilizia scolastica)
1. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014, le Province mantengono a loro carico gli oneri relativi alla gestione e conduzione degli immobili connessi alle funzioni in materia di edilizia scolastica trasferite ai Comuni fino all'effettivo subentro delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni che non vi partecipano nei rispettivi rapporti giuridici attivi e passivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2017. Successivamente al termine previsto al primo periodo, le Province sono autorizzate a provvedere ai pagamenti e agli adempimenti urgenti in presenza di documentata impossibilità, da parte dell'ente subentrante, di provvedervi direttamente. Le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni che non vi partecipano assicurano alle Province il rimborso degli oneri di cui ai primi due periodi.
2. Rientrano tra gli oneri di cui al comma 1, in particolare, quelli riferiti alle utenze, assicurazioni sugli immobili, al noleggio di attrezzature e alle pulizie.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 25, lettera a), L. R. 31/2017
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 25, lettera b), L. R. 31/2017
Art. 47
 (Piano di riordino territoriale)
1. Il Piano di riordino territoriale di cui all'Allegato C bis della legge regionale 26/2014, come inserito dall'articolo 36, sostituisce a tutti gli effetti il Piano di riordino territoriale già definito dalla Giunta regionale; a tal fine, ogni richiamo normativo al Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 26/2014 è da riferirsi a quello contenuto nel summenzionato Allegato C bis della medesima legge.
Art. 48
 (Fissazione del termine delle deliberazioni di variazioni al bilancio)
1. Per l'anno 2016 il termine previsto all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è fissato, per le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni, al 31 dicembre 2016, al fine di assicurare, in particolare, la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 10, comma 18, L. R. 24/2016
Art. 51
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

c)   ( ABROGATA )
d) l'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, recante: <<Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali>>);
f) l'articolo 4 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);
g) la legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza);
i) l'articolo 22 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione - Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);
(1)
Note:
1 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.