Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.
CAPO IV
 GESTIONI STRALCIO LIQUIDATORIE
Art. 7
 (Piano di subentro)
1. Entro il 31 marzo 2017, in relazione a ciascuna Provincia, il Commissario, sentite le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni che non vi partecipano, trasmette all'Assessore competente in materia di autonomie locali la proposta di Piano di subentro relativamente alle funzioni di cui al Capo II.
2. La proposta di Piano di subentro, in relazione a ciascuna Provincia, individua distintamente per la Regione, per le Unioni territoriali intercomunali e per i Comuni che non vi partecipano, i beni mobili e immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, i procedimenti e i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, compreso il contenzioso.
4. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 9, la Giunta regionale provvede, in conformità alle scadenze stabilite dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ad aggiornare il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali dirette e indirette, includendovi le partecipazioni di cui al comma 3, lettera d) nelle quali subentri la Regione. L'aggiornamento è operato in armonia agli indirizzi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali indirette tramite enti già adottati dalla Giunta regionale.
5. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti.
8. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione di ciascuna proposta di Piano di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il Commissario, i rappresentanti delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni che non vi partecipano per l'intesa sul Piano di subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.
9. Il Piano di subentro è approvato, entro il 30 giugno 2017, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali.
10. Il Commissario garantisce agli enti subentranti la messa a disposizione dei locali ove opera il personale trasferito e delle relative dotazioni strumentali.
11. Il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché dei rapporti giuridici oggetto del subentro decorre dall'1 luglio 2017. I dati contenuti in ciascun Piano di subentro sono aggiornati dal Commissario con riferimento alla situazione esistente alla data dell'effettivo trasferimento e sono trasmessi all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 19, L. R. 31/2017
Art. 8
1. Entro il 31 luglio 2017, in relazione a ciascuna Provincia, il Commissario, sentite le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni più popolosi di cui alla lettera c), trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali la proposta di Piano di liquidazione per il trasferimento dei beni, delle risorse e dei rapporti giuridici non inclusi nel Piano di subentro di cui all'articolo 7, redatta in conformità alle seguenti disposizioni:
a) il personale è trasferito sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall'articolo 46, comma 2, della legge regionale 10/2016; nelle more di tale trasferimento, che dovrà comunque concludersi entro il 30 settembre 2017, il personale provinciale sarà tenuto a prestare il necessario supporto al Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni in stretto coordinamento con le strutture direzionali della Regione competenti, rispettivamente, in materia di personale, autonomie locali e finanze, cui si dovranno rapportare secondo le indicazioni che saranno fornite dal Commissario stesso;
b) l'assegnazione dei beni immobili nonché dei beni mobili in essi contenuti e delle partecipazioni in società, enti, consorzi tra enti locali, fondazioni e associazioni è attuata in conformità ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9;
c) i particolari beni che identificano le funzioni istituzionali della Provincia quali enti esponenziali del territorio, ivi compresi il gonfalone e le onorificenze, sono assegnati al Comune più popoloso;
d) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano all'ente destinatario del personale;
e) l'ente che subentra nella titolarità dei beni succede anche nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche della passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti.
4. Entro quarantacinque giorni dalla trasmissione di ciascuna proposta di Piano di liquidazione di cui al comma 1, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, la Giunta regionale approva il Piano di liquidazione concernente il riparto tra la Regione, le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni dei beni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie, del contenzioso in essere, dei procedimenti e dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti.
6. Entro trenta giorni dal termine di cui al comma 5, il Commissario approva il bilancio finale di liquidazione di ciascuna Provincia; l'incarico di Commissario cessa con tale adempimento.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 10, comma 20, lettera a), L. R. 31/2017
2 Comma 2 abrogato da art. 10, comma 20, lettera b), L. R. 31/2017
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 31/2017
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 31/2017
5 Comma 3 quater aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 31/2017
6 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 31/2017
7 Comma 3 sexies aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 31/2017
8 Comma 3 septies aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 31/2017
9 Parole aggiunte al comma 5 da art. 10, comma 20, lettera d), L. R. 31/2017
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 35, L. R. 31/2017
Art. 9
 (Disposizioni speciali per la successione nelle partecipazioni delle Province)
1. Le partecipazioni in Consorzi di sviluppo industriale detenute dalle Province sono attribuite ai Comuni partecipanti ai Consorzi medesimi, secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
2. Le partecipazioni in Consorzi turistici detenute dalle Province sono attribuite alle Unioni territoriali intercomunali che a esse succedono con quote proporzionali alla popolazione di riferimento.
3. Le partecipazioni in Consorzi universitari e fondazioni degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono assegnate al Comune ove essi hanno la propria sede legale.
4. Le partecipazioni nella fondazione Dolomiti Unesco delle Province di Pordenone e Udine sono attribuite rispettivamente all'Unione delle Valli e delle Dolomiti friulane e all'Unione della Carnia.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 9, comma 47, L. R. 44/2017
2 Comma 4 ter aggiunto da art. 9, comma 47, L. R. 44/2017
3 Comma 5 abrogato da art. 8, comma 12, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 9 bis
1. I Piani di liquidazione di cui all'articolo 8 individuano i complessi condominiali e gli alloggi con funzioni di edilizia residenziale, comprese le relative pertinenze, che sono trasferiti in proprietà alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) territorialmente competenti, per essere utilizzati secondo gli scopi istituzionali delle stesse.
2. Il complesso immobiliare di "Villa Carinzia" a Pordenone, comprese le relative pertinenze, è trasferito in proprietà all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente con le modalità previste dall'articolo 8, per essere utilizzato in tutto o in parte secondo gli scopi istituzionali della stessa.
3. L'Azienda per l'assistenza sanitaria garantisce l'utilizzo gratuito e permanente di spazi all'interno del compendio immobiliare di "Villa Carinzia" a favore della Regione. L'utilizzo degli spazi è disciplinato da apposita convenzione tra l'Azienda per l'assistenza sanitaria e la Regione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 9/2017
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 48, L. R. 44/2017