Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.
Art. 9
 (Disposizioni speciali per la successione nelle partecipazioni delle Province)
1. Le partecipazioni in Consorzi di sviluppo industriale detenute dalle Province sono attribuite ai Comuni partecipanti ai Consorzi medesimi, secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attivitā produttive.
2. Le partecipazioni in Consorzi turistici detenute dalle Province sono attribuite alle Unioni territoriali intercomunali che a esse succedono con quote proporzionali alla popolazione di riferimento.
3. Le partecipazioni in Consorzi universitari e fondazioni degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivitā economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono assegnate al Comune ove essi hanno la propria sede legale.
4. Le partecipazioni nella fondazione Dolomiti Unesco delle Province di Pordenone e Udine sono attribuite rispettivamente all'Unione delle Valli e delle Dolomiti friulane e all'Unione della Carnia.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 9, comma 47, L. R. 44/2017
2 Comma 4 ter aggiunto da art. 9, comma 47, L. R. 44/2017
3 Comma 5 abrogato da art. 8, comma 12, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.