Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023
Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.
Art. 51
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
l'articolo 11 e il
comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 10/1988
;
b)
gli articoli 18, 21 e 22 della
legge regionale 11/1988
;
c)
( ABROGATA )
d)
l'
articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42
(Integrazioni e modifiche della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
, recante: <<Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali>>);
e)
gli articoli 9 e 12 della
legge regionale 24 giugno 1991, n. 25
(Modificazioni ed integrazioni alla
legge regionale 14 marzo 1988, n. 11
: <<
Norme a tutela della cultura <<Rom>> nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia
>>, gią modificata dalla
legge regionale 20 giugno 1988, n. 54
);
f)
l'
articolo 4 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5
(Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivitą edilizia e del paesaggio);
g)
la
legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2
(Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'
articolo 4 della legge regionale 3/2012
concernente le centrali di committenza);
h)
gli articoli 4, 4 bis, 7 bis, commi 3 e 4, 33 e 56 bis della
legge regionale 26/2014
;
i)
l'
articolo 22 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12
(Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla
legge regionale 26/2014
in materia di riordino del sistema Regione - Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);
j)
il
comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 12/2015
, con effetto dall'1 gennaio 2017.
(1)
Note:
1
Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.