Art. 45
(Nomina di componenti di organi di enti pubblici e privati)
1. In tutti i casi in cui disposizioni di legge prevedano la competenza di organi provinciali a nominare i componenti di organi di altre amministrazioni pubbliche e tale competenza non sia attribuita ai Comuni o alle Unioni territoriali intercomunali, la stessa č attribuita alla Regione che opera applicando, in quanto compatibili, le modalitā previste dalle predette disposizioni di legge.
1 bis. In tutti i casi in cui disposizioni di legge prevedano la competenza dei consigli provinciali a designare i componenti di organi collegiali, la stessa č attribuita al Consiglio regionale.
2. Qualora gli statuti di enti pubblici e privati prevedano la competenza della Provincia a effettuare nomine o designazioni in organi di detti enti, tale competenza č attribuita alla Regione nelle more della eventuale modifica di detti statuti.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 26, L. R. 31/2017