Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.
Art. 42
 (Norme transitorie per il trasferimento delle funzioni provinciali)
2. I regolamenti provinciali vigenti al momento del trasferimento delle funzioni provinciali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, sino all'entrata in vigore delle corrispondenti norme regolamentari approvate dalle amministrazioni subentranti.
3. Nelle more dell'approvazione del Piano di subentro di cui all'articolo 7, a far data dall'1 gennaio 2017, e fino all'effettivo trasferimento delle risorse necessarie, le Unioni territoriali intercomunali possono avvalersi, per l'esercizio delle funzioni di cui al Capo II, dei beni mobili e immobili nonché delle risorse umane e strumentali già destinati ai procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni a esse trasferite, secondo le modalità concordate con il Commissario.
4. Nelle more dell'approvazione del Piano di liquidazione di cui all'articolo 8, il Commissario cura l'amministrazione dei beni, delle risorse e dei rapporti giuridici residui fino al loro effettivo trasferimento alla Regione e ai Comuni.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 10, comma 24, lettera a), L. R. 31/2017
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 24, lettera b), L. R. 31/2017
3 Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 10, comma 77, L. R. 20/2018
4 Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 10, comma 16, L. R. 25/2018