Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.
Art. 2
4. Per le finalità di cui alla presente legge, le gestioni commissariali delle Province di cui all'articolo 45 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), cessano il 31 dicembre 2016.
6. Il Commissario provvede all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi dell'ente commissariato, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative dell'ente medesimo.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 18, L. R. 31/2017
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 29, L. R. 31/2017
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 46, L. R. 44/2017
4 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 10, comma 70, L. R. 45/2017