Art. 44
(Disposizioni transitorie in materia di fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunitą)
1. Le consigliere provinciali di paritą in carica alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le loro funzioni nei territori di attuale competenza, operando presso le Unioni territoriali intercomunali comprendenti i Comuni capoluogo di provincia fino alla scadenza dei rispettivi provvedimenti di nomina.