Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.
Art. 1
1.
L'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<< Disciplina organica del turismo>>), è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 principi generali e finalità
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 6), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2009/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e con gli obiettivi generali in materia di attività economiche, con la presente legge disciplina il settore delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione e di tutela dei consumatori e dei lavoratori, e nel riconoscimento del ruolo imprenditoriale con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole e medie imprese, al fine di favorire lo sviluppo del sistema economico regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove lo sviluppo e la modernizzazione della rete distributiva regionale, la valorizzazione del territorio e delle produzioni locali, tradizionali e di qualità, salvaguarda la tipicità dei locali storici, promuove la cultura della legalità volta al contrasto dell'abusivismo commerciale e delle pratiche illegali, inoltre promuove e tutela il servizio commerciale nelle aree montane, rurali e urbane, graduando l'offerta dei servizi medesimi secondo le esigenze dei consumatori e dei lavoratori, il pluralismo e l'equilibrio sul territorio tra le tipologie delle strutture distributive, le differenti forme di vendita, mantenendo e sviluppando la concertazione come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori.
3. La presente legge è la legge regionale organica delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande e, come tale, non può essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionali, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.>>.

Art. 4
1. All'articolo 8 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguente modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. I corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 59/2010, vengono organizzati dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) e dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), senza delega ad altri soggetti, ferme restando le competenze degli organismi di formazione professionale ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010.>>;

Art. 6
Art. 9
1.
L'articolo 14 bis della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<< Art. 14 bis
 superficie di vendita
1. Nella SCIA o nell'autorizzazione comunale viene indicata la superficie di vendita per ogni singolo settore merceologico, con riferimento agli esercizi operanti nei settori alimentare e non alimentare, restando nella piena disponibilità dell'esercente la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita.
2. Per le attività svolte parzialmente o totalmente mediante l'utilizzo di suolo privato a cielo libero, il Comune determina l'area da considerarsi superficie di vendita relativamente a tale parte.
3. La superficie di vendita a cielo libero si intende equiparata, a tutti gli effetti, alla superficie di vendita interna agli edifici, a esclusione dell'area destinata alla sola esposizione delle merci dove non sussista accesso di pubblico.
4. Le superfici destinate al commercio all'ingrosso rimangono nettamente distinte dalle superfici destinate al commercio al dettaglio.
5. Qualora uno stesso esercizio di vendita sia allocato sul territorio di più Comuni contermini, la competenza a ricevere la SCIA ovvero a rilasciare l'autorizzazione, nonché in materia di sanzioni amministrative, è del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita.
6. Nel caso di esercizi di grande struttura il Comune sul cui territorio insiste la parte non prevalente della superficie di vendita rileva tale superficie come metratura di autorizzazione rilasciata e non disponibile.
7. Ai fini di quanto prescritto ai commi 5 e 6 il Comune rilascia l'autorizzazione, previa intesa con gli altri Comuni interessati.
8. Qualunque riduzione di superficie va comunicata al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo.
9. La riduzione della superficie che riqualifichi una grande struttura di vendita come media struttura o come esercizio di vicinato determina il ritorno in disponibilità della superficie autorizzata per grande struttura.>>.

Art. 10
1.
L'articolo 15 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<< Art. 15
 Piano comunale di settore del commercio
1. La pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente, nonché dell'interesse dei consumatori. A tal fine limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni:
a) tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico, nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, architettonico, storico-culturale, di viabilità e la tutela della salute e ludopatia;
b) tutela del pluralismo e dell'equilibrio sul territorio tra le diverse tipologie distributive, anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio, in particolare nelle zone periferiche, e di limitare tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche;
2. L'insediamento degli esercizi di vendita di grande struttura deve tendere all'equilibrio tra le aree urbane centrali e il contesto insediativo urbano complessivo, nel mantenimento della pluralità e della interconnessione tra le diverse funzioni del territorio, le destinazioni urbanistiche e le attrezzature infrastrutturali.
3. Il Comune che intende collocare sul proprio territorio esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura deve preventivamente approvare, ai sensi della normativa urbanistica vigente, un Piano di settore del commercio in cui sono individuate tutte le zone omogenee dove è consentito l'insediamento di tali esercizi, nel rispetto di quanto sancito in particolare dal presente capo. La mancata approvazione determina l'impossibilità di rilasciare autorizzazioni per esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura.
4. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento degli esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura, con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati, oltre alla preventiva approvazione del Piano di settore del commercio da parte dei Comuni, sono assoggettati alle prescrizioni di cui all'articolo 17.
6. Nella scelta della localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura sono privilegiate le aree con elevato livello di accessibilità agli assi viari primari e secondari esistenti, con forte livello relazionale e di comunicazione con le aree urbane centrali e con rilevante interconnessione con altri servizi e poli di attrazione rivolti all'utenza commerciale.
8. Per le finalità di cui al comma 7, lettera a), non è ammissibile la localizzazione lungo assi viari non ancora interessati da consistenti insediamenti commerciali o produttivi, ovvero ove esistano condizioni di difficile accessibilità, qualora non siano previste espressamente soluzioni tecniche atte a rimuovere i fenomeni di congestione già esistenti, nel rispetto dell'armonia con le caratteristiche del contorno insediativo. Le opere di raccordo con la viabilità relative alle grandi strutture di vendita devono essere completate antecedentemente all'attivazione dell'attività commerciale. Tali opere devono in ogni caso assicurare scorrevolezza negli accessi in entrata e uscita, garantendo piste di decelerazione e arretramenti dell'edificato tali da consentire la realizzazione di corsie laterali di servizio.
9. Gli elaborati del Piano di settore, con riferimento ai criteri di localizzazione di cui al comma 7, in particolare, contengono:
a) la valutazione dei tipi di traffico interessanti l'asse viario, del grado di congestione dello stesso, della previsione e realizzabilità di interventi infrastrutturali in grado di migliorare sostanzialmente la situazione viabilistica esistente;
b) la valutazione delle caratteristiche tecniche dell'asse viario interessato, della compatibilità delle localizzazioni di attività commerciali rispetto a tali caratteristiche, della previsione e realizzabilità di interventi di miglioramento degli elementi di compatibilità;
c) la valutazione delle tipologie degli esercizi e degli insediamenti commerciali, tenendo conto dei generi di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), rispetto alla quantità di traffico indotta dagli stessi e ai suoi effetti sugli aspetti di cui alle lettere a) e b);
d) l'indicazione di soluzioni tecniche atte a garantire la salvaguardia della fluidità del traffico, anche tramite accessi differenziati per l'entrata e l'uscita o sistemi che escludano attraversamenti di corsia, fermo restando che per gli esercizi con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 metri quadrati le soluzioni tecniche escludono attraversamenti di corsia sia in entrata, che in uscita dalla rete viaria interessante l'ambito territoriale in cui s'intende localizzare l'esercizio commerciale;
e) la documentazione atta a dimostrare la congruenza ambientale e paesaggistica degli interventi proposti, nonché una verifica di impatto delle reti tecnologiche di smaltimento e di approvvigionamento.
10. Le valutazioni di cui al comma 9, lettere a), b), c) e d), sono operate tramite specifici studi redatti secondo le modalità indicate nell'allegato B.
12. Ai fini della programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), i Comuni procedono alla formazione del Piano di settore del commercio in forma associata. In tale ipotesi, il Piano di settore del commercio approvato dai singoli Consigli Comunali è trasmesso all'Unione territoriale intercomunale di riferimento, la quale entro sessanta giorni dal ricevimento esprime un parere vincolante in merito alla coerenza delle previsioni del piano medesimo con gli indirizzi generali delle politiche amministrative contenute nel Piano dell'Unione. Fatta eccezione per i Comuni montani, la base demografica minima da raggiungere fra i Comuni che intendono formare il Piano di settore del commercio in forma associata, è fissata nel limite di 30.000 abitanti.>>.

Art. 14
1. All'articolo 30 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
Note:
1 Alla lett. c), c. 3 quinquies, le parole "legge regionale 9 dicembre, n. 19" sono corrette in "legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19", come da Errata corrige pubblicata nel B.U.R. 1/2/2017, n. 5.
2 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della L.R. 29/2005, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 4/2016 e successivamente dal presente articolo.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 33, L.R. 29/2005.
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 9/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 41, c. 2 bis, L.R. 29/2005.
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 57, L.R. 29/2005.
Art. 22
1. All'articolo 81 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 82, L.R. 29/2005.
Art. 24
1. All'articolo 83 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 25
1.
L'articolo 84 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<< Art. 84
 Osservatorio regionale del commercio
1. È operante presso la Direzione centrale competente in materia di commercio l'Osservatorio regionale del commercio con le seguenti funzioni, svolte dalla Direzione medesima:
a) monitorare la rete distributiva commerciale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza, alla modificazione e all'andamento dei punti di vendita e di somministrazione, al commercio sulle aree pubbliche e alle altre forme di distribuzione, in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine di promuovere indagini e ricerche, in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale;
b) monitorare le superfici di cui ai Piani comunali di settore del commercio, come specificate ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettera b), registrando, inoltre, le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici, anche al fine di identificare, sotto il profilo statistico, i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato e i limiti minimi e massimi delle quote di mercato, sempre a livello regionale, per la media e la grande struttura;
c) elaborare e diffondere, con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo), ai soggetti richiedenti i dati aggregati per la programmazione nel settore commerciale e per la conoscenza del settore medesimo, in particolare, per ottimizzare l'uso del territorio e assicurare le compatibilità urbanistico - ambientali;
d) esprimere il parere di cui all'articolo 15, comma 11, nonché eventuali pareri in merito alla congruità commerciale dei Piani e criteri qualora i contenuti di detti strumenti di programmazione siano incongruenti con i dati di cui alla lettera a), anche al fine della relazione di cui all'articolo 105, comma 2, lettera a);
e) monitorare, in collaborazione con i Comuni, l'evoluzione della disciplina in materia di aperture e orari degli esercizi, anche al fine della relazione di cui all'articolo 105, comma 2, lettera b).
2. L'Osservatorio regionale del commercio può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni della collaborazione di soggetti pubblici o privati, secondo modalità definite in specifici accordi negoziali.
3. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), i Comuni trasmettono all'Osservatorio regionale del commercio la consistenza della rete distributiva e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le modificazioni derivanti da nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, cessazioni, le variazioni di titolarità, i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, e i Piani di settore di cui all'articolo 15.
4. La mancata comunicazione dei dati di cui al comma 3 comporta per i Comuni inadempienti il divieto di rilasciare autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita fino all'adempimento di tale obbligo. >>

Art. 30
1.
L'allegato B della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<ALLEGATO B (riferito all'articolo 15, commi 7 e 10)
1. CRITERI DI INDIRIZZO PER LA SCELTA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI DI VENDITA DI GRANDE STRUTTURA
Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 7, i Comuni si attengono, in particolare, ai seguenti criteri:
a) tenere in considerazione l'esigenza di consolidare il tessuto socio-economico costituito dalla rete distributiva degli esercizi di vicinato e di media struttura insediati all'interno delle aree storiche centrali così come riconosciute negli strumenti urbanistici comunali, in maniera da dimostrare e giustificare le nuove zone e insediamenti commerciali e il loro ampliamento all'esterno delle aree suddette; potranno essere inoltre valutate eventuali azioni anche con l'apporto partecipato delle organizzazioni di categoria del settore distributivo al fine di assicurare l'uso temporaneo e determinato di spazi di parcheggio situati nelle aree storiche centrali ovvero in loro prossimità, fermo restando il rispetto degli standard di parcheggi per le funzioni residenziali previsti dalla vigente normativa;
b) prevedere l'eventuale localizzazione di esercizi commerciali di grande distribuzione puntando all'integrazione del sistema insediativo, privilegiando il rafforzamento delle aree urbane più recenti, diverse da quelle storiche, prive o carenti di adeguata rete commerciale, valutandone la sostenibilità urbanistica, ambientale e la funzionalità del sistema viario, urbano e non, nel rispetto, in particolare, di quanto prescritto all'articolo 15, comma 8;
c) attivare particolare attenzione e cautela nella localizzazione eventuale di esercizi commerciali dimensionalmente rilevanti all'interno delle aree storiche centrali così come riconosciute negli strumenti urbanistici comunali, negli immobili e nelle aree sottoposti alla tutela architettonica, storica, culturale e paesaggistica ai sensi della
parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché negli edifici riconosciuti di rilevanza storica, culturale e architettonica negli strumenti urbanistici comunali, al fine principale di preservare i caratteri distintivi che connotano e diversificano dette realtà dalle altri componenti del sistema insediativo; nel caso in cui sia verificata e dimostrata, in coerenza con gli atti di pianificazione sovraordinata e le norme vigenti, la sostenibilità delle localizzazioni per insediamenti di grande distribuzione commerciale nelle aree storiche centrali anzidette, qualora si ammettano interventi di demolizione e di ricostruzione, nonché di ristrutturazione urbanistica, i parcheggi a servizio dell'esercizio commerciale dovranno essere previsti all'interno dell'edificio.
2. INDICAZIONE RELATIVA AI CONTENUTI E ALLE MODALITA' PER PREDISPORRE GLI STUDI INERENTI ALL'IMPATTO SULLA VIABILITA' CONSEGUENTE ALL'INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA DI GRANDE STRUTTURA (articolo 15, comma 10).
1. Inquadramento territoriale:
a) Descrizione del bacino di utenza della struttura: centri insediativi interessati/gravitanti, dimensione demografica degli stessi, popolazione complessiva interessata (minima-massima).
2. Studio sulla viabilità di afferenza/servizio - Elaborazioni richieste:
. Rete viaria: rappresentazione e descrizione della rete viaria interessante l'ambito territoriale in cui è localizzata la struttura in scala adeguata.
. Elaborazioni richieste:
a) descrizione della tratta o delle tratte stradali, comprensiva delle caratteristiche geometriche delle stesse, interessate dall'intervento rispetto ai punti di accesso e recesso dell'area, indicazione degli incroci e intersezioni più prossimi, e degli eventuali caselli di autostrade e/o superstrade all'interno dell'ambito territoriale in cui è localizzata la struttura;
b) analisi e rappresentazione dei flussi di traffico esistenti con evidenziazione delle ore di punta corrispondenti alla situazione più gravosa; i rilievi di traffico, qualora non disponibili in forma aggiornata ed esaustiva c/o l'Ente proprietario della/e strade/e, dovranno essere effettuati sul campo; le analisi dovranno essere elaborate in maniera tale da definire la capacità esistente e potenziale e altresì i livelli di servizio della viabilità considerata;
c) stima del traffico generato dall'esercizio commerciale a regime, applicando il metodo ritenuto più idoneo in rapporto ai generi di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge;
d) valutazione finale dell'impatto dell'esercizio commerciale sulla viabilità, conseguente alle analisi e alle stime di cui alle precedenti lettere b) e c), attraverso un metodo idoneo a dimostrare la massima capacità di saturazione e i livelli di servizio dei tratti stradali e delle intersezioni più critici in maniera tale da garantire la razionalizzazione e la funzionalità della rete viaria interessata, con riferimento ai livelli di servizio;
e) illustrazione e rappresentazione delle soluzioni viabilistiche progettuali proposte con particolare riguardo alle intersezioni, concordandole preventivamente con l'ente proprietario della/e strada/e o territorialmente competente.
3. PRECISAZIONI
a) Con riferimento agli esercizi commerciali fino a 5.000 metri quadrati di superficie coperta complessiva, gli studi inerenti l'impatto sulla viabilità di cui al precedente paragrafo 2, costituiscono parte integrante della documentazione minima ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento, al trasferimento degli stessi esercizi.>>.

Art. 31
1.
Dopo l'allegato B della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
<<ALLEGATO B bis (riferito all'articolo 18, comma 1)
1. PARCHEGGI A SERVIZIO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA
1. La dotazione di parcheggi da prevedere per tipologia e dimensione degli esercizi di vendita è la seguente:
a) per esercizi fino a 400 metri quadrati di superficie di vendita, localizzati in zone a destinazione residenziale: 60 per cento della superficie di vendita;
b) per esercizi fino a 400 metri quadrati di superficie di vendita, localizzati in zone diverse da quelle a destinazione residenziale: 100 per cento della superficie di vendita;
c) per esercizi con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati e fino a 1.500 metri quadrati: 150 per cento della superficie di vendita;
d) per esercizi con superficie di vendita o coperta complessiva superiore a 1.500 metri quadrati: 200 per cento della superficie di vendita;
e) per esercizi destinati al commercio all'ingrosso: 25 per cento della superficie utile dell'edificio; è facoltà dei Comuni aumentare la percentuale nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione in relazione ai settori merceologici di vendita; per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti dell'edificio misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai volumi tecnici.
2. La dotazione di parcheggi per i servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago è: 100 per cento della superficie utile di detti servizi. Per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti di tutti i locali e gli spazi aperti al pubblico misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai volumi tecnici.
3. In aggiunta alle dotazioni di parcheggio di cui sopra, sono individuate aree apposite per il parcheggio del personale addetto nella misura di un posto macchina ogni due addetti a partire dagli esercizi commerciali al dettaglio di dimensione superiore a 1.500 metri quadrati di superficie di vendita.
4. In caso di esercizio commerciale destinato sia al commercio al dettaglio sia al commercio all'ingrosso, le percentuali di cui sopra sono rispettivamente riferite alla superficie di vendita al dettaglio e alla superficie utile all'ingrosso.
2. AREE PER LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
1. Le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati e le grandi strutture di vendita devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci.
2. Per le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati tale area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto meno con un'idonea segnaletica orizzontale e verticale.
3. Per le grandi strutture di vendita l'area adibita alle operazioni di carico e scarico merci deve essere delimitata con alberature e/o elementi artificiali eventualmente amovibili, e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.
4. Per le grandi strutture di vendita è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse.>>.