Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 2, lettera b), L. R. 9/2017
3 La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 5, lettera a), numero 1), L. R. 44/2017
5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 5, lettera a), numero 1), L. R. 44/2017
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 5, lettera a), numero 2), L. R. 44/2017
7 La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 23, L. R. 44/2017
9 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 22/2018
10 La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
11 Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 26/2018