Art. 4
(Copertura finanziaria)
1. Le nuove autorizzazioni di spesa previste nella Tabella A di cui all'articolo 2, comma 1, trovano copertura nel quadro delle riduzioni di spesa ivi previste.
2. Le nuove autorizzazioni di spesa previste nella Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1, trovano copertura nel quadro delle riduzioni di spesa ivi previste e dagli incrementi di entrata previsti dalla Tabella C di cui all'articolo 3, comma 2.