Art. 8
(Disposizioni per la tutela di aree carsiche e acquiferi carsici)
2. La Regione può promuovere interventi per accordi e collaborazioni anche sovranazionali e sovraregionali per lo studio e la gestione ottimale di aree vaste carsiche.
3.
Ai fini della tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi non è consentita la realizzazione di:
a) impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nelle aree carsiche soggette a infiltrazione concentrata e nelle zone sorgentifere;