Art. 5
(Disposizioni per la gestione dei geositi e dei geoparchi regionali)
1. La Regione provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione dei geositi.
2. Qualora i geositi ricadano all'interno di aree naturali protette spetta agli enti gestori di tali aree la loro valorizzazione e gestione in conformitą ai criteri per la valorizzazione di geositi e geoparchi regionali indicati nel regolamento di cui all'articolo 6.
3. La struttura regionale competente in materia di geologia approva il progetto di valorizzazione e gestione di geositi o di geoparchi regionali presentato, sulla base della documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, dagli enti di cui al comma 2 e da altri soggetti gestori.
4. Alla gestione di ogni geoparco regionale partecipa un laureato in geoscienze.