1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
d) l'
articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1990, n. 43, in materia di valutazione di impatto ambientale, 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento dei rifiuti e 18 agosto 1986, n. 35, in materia di attivitą estrattive);
e) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12 bis e 13 della
legge regionale 27 agosto 1992, n. 25 (Norme transitorie in materia di autorizzazioni alle attivitą estrattive; modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della
legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 ed ulteriori disposizioni in materia di attivitą estrattive; norme concernenti le materie prime secondarie derivanti da processi di lavorazione di materiali di cava e per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente);
g) la
legge regionale 28 giugno 1994, n. 10 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35 e 27 agosto 1992, n. 25, recanti norme in materia di attivitą estrattive);
k) gli articoli 9 e 52 della
legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);
l) gli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della
legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle legge regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attivitą estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5 in materia di smaltimento di rifiuti solidi);
m) gli articoli 5 e 14 della
legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivitą economiche e produttive, sanitą e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societą finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
s) gli articoli 4 bis e 7 della
legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivitą venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
u) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della
legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attivitą estrattive e di risorse geotermiche);