Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disciplina organica delle attività estrattive.
Art. 3
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
b) area di cava dismessa: porzione del territorio interessata da una pregressa attività estrattiva in cui, in assenza della garanzia fideiussoria, non è stato effettuato il riassetto ambientale dei luoghi;
c) area di cava a valenza storica: sito estrattivo risalente a più di cento anni fa, contenente testimonianze dell'attività di coltivazione sulle pareti di cava degne di tutela e avente strumenti di lavoro d'epoca a testimonianza delle antiche tecnologie di sfruttamento;
d) attività di ricerca: insieme delle operazioni, soggette a provvedimento di autorizzazione da parte della Regione, necessarie all'individuazione del giacimento delle sostanze minerali di seconda categoria, all'identificazione delle sue caratteristiche fisiche e merceologiche e all'esecuzione dei conseguenti interventi di riassetto ambientale dei luoghi;
e) attività estrattiva: attività economica consistente nell'insieme delle operazioni di coltivazione e dei conseguenti interventi di riassetto ambientale dei luoghi realizzata sulla base di un progetto;
g) edifici funzionali all'attività estrattiva: edifici temporanei a servizio degli addetti e dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature adibiti all'attività estrattiva;
h) materiale litoide grossolano disseminato in superficie: ciottoli rocciosi affioranti dal terreno, di diametro superiore a 60 millimetri, il cui asporto avvenga senza attività di scavo;
i) primo trattamento: attività finalizzata ai lavori di vagliatura, di lavaggio, di essicazione e di riduzione volumetrica, nonché le operazioni di caricamento dai piazzali del materiale estratto;