Art. 20
(Convenzione con il Comune)
1. Il soggetto autorizzato e il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attivitą estrattiva possono stipulare una convenzione relativamente all'esecuzione di opere di collegamento dell'area di cava con la viabilitą principale o di opere che risultino necessarie per evitare situazioni di pericolo o di danno a persone, beni e attivitą o di interventi di recupero e di riuso dell'area di cava ai sensi dell'articolo 27.