Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disciplina organica delle attività estrattive.
Art. 1
 (Principi e finalità)
1. La Regione assicura un ordinato svolgimento dell'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria così come definite dall'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), in coerenza con gli obiettivi della pianificazione territoriale e di sviluppo dell'economia, nonché nel rispetto dei valori ambientali, della tutela del paesaggio, della riduzione del consumo del suolo e della sostenibilità dell'attività estrattiva per tipologia e quantità di sostanza minerale, rispetto alle caratteristiche del territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'attività estrattiva è svolta nelle zone omogenee D4, come definite dallo strumento di pianificazione territoriale regionale.
3. La Regione riconosce che il suolo è un bene comune e fondamentale da conservare quale patrimonio da consegnare alle generazioni future.
5. Ferma restando la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente di cui alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'esercizio dell'attività estrattiva comporta l'obbligo di provvedere al riassetto ambientale dei luoghi, secondo le disposizioni della presente legge.
6. La Regione tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro delle attività estrattive mediante la promozione di attività di informazione e di formazione destinate agli operatori del settore.
7. La Regione riconosce la caratteristica di unicità delle pietre ornamentali regionali cui conferire particolare valore culturale e speciali strategie di valorizzazione economica.